PIGNORAMENTO/SEQUESTRO DELLA QUOTA DI S.R.L E SPETTANZA/ESERCIZIO DI ALCUNI DIRITTI SOCIALI
(1) Sia in caso di pignoramento sia in caso di sequestro della quota di s.r.l. l'esercizio dei diritti sociali ha una disciplina unitaria.
(2) L'autonomia privata - statutaria - non può "conformare" la disciplina dell'esercizio dei diritti sociali, amministrativi ed economici, in caso di pignoramento e di sequestro della quota di s.r.l.
(3) Ai sensi dell’art. 2471 bis e 2352, cod. civ., nel caso di sequestro (e pignoramento) di quota di srl il diritto di voto è esercitato dal custode. Tale norma è inderogabile e dunque non è ammissibile l’attribuzione esplicita del diritto di voto a soggetto diverso dal custode, ove questo sia nominato. In difetto tuttavia della nomina di un custode, deve ritenersi che il socio sia comunque legittimato all’esercizio di tale diritto in quanto investito tacitamente del ruolo di custode. Tale legittimazione permane fin quando il sequestro o il pignoramento contenenti la nomina del custode non siano notificati alla società a norma dell’art. 2471, cod. civ.
(4) L'esercizio dei diritti particolari - ex art. 2468, comma terzo, c.c. - spetta al socio la cui quota sia stata pignorata o sequestrata, salvo che la particolare configurazione del diritto particolare stesso - ad esempio afferenza agli utili - o la disciplina statutaria della sua circolazione - spettanza del diritto particolare al terzo acquirente della quota sociale - non rendano possibile il loro esercizio da parte del custode.
(5) Il diritto di recesso spetta al socio e la sua legittimazione non viene meno ove il custode - che "esercita" il diritto di voto - abbia "consentito" all'assunzione della deliberazione. In alcune particolari situazioni, quando per effetto della deliberazione - ad esempio trasformazione eterogenea della società in associazione o fondazione – svaniscono il valore economico o la possibilità di "realizzo" della partecipazione pignorata/sequestrata, anche il custode è legittimato all'esercizio del diritto di recesso.
Normativa: art. 2471 bis, 2468, terzo comma, 2352 cc.
(Massima n. 43 aggiorn. 6/2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)
AUMENTO A PAGAMENTO DEL CAPITALE IN PRESENZA DI PARTECIPAZIONI GRAVATE DA USUFRUTTO
In caso di partecipazioni gravate da usufrutto, se viene deliberato un aumento a pagamento del capitale, il diritto di sottoscrizione/opzione, ai sensi dell’art. 2352, comma 2, c.c. (richiamato dall’art. 2471 bis c.c.), spetta al socio (nudo proprietario) ed al medesimo sono attribuite le partecipazioni in base ad esso sottoscritte.
Le partecipazioni di nuova emissione sono attribuite al socio (nudo proprietario) in piena proprietà, dovendosi escludere sulle stesse un’estensione del diritto di usufrutto che continuerà a gravare solo sulle vecchie partecipazioni, salva diversa volontà espressa dalle parti.
Si ritiene che le parti (socio/nudo proprietario ed usufruttuario), possano, con apposito patto, disciplinare la fattispecie in maniera diversa, prevedendo, ad esempio, la facoltà per l’usufruttuario di ottenere l’estensione del suo diritto di usufrutto anche sulle partecipazioni di nuova emissione, a fronte del suo concorso alle spese per la liberazione di dette partecipazioni (un estensione dell’usufrutto sulle partecipazioni derivanti da aumenti a pagamento senza il concorso alle spese da parte dell’usufruttuario integrerebbe una donazione di cosa futura, nulla ex art. 771 c.c.).
Deve comunque essere rispettata la specifica disciplina dettata dalla società per la costituzione del diritto di usufrutto sulle partecipazioni. Si ritiene, peraltro, legittima una clausola statutaria che nel sancire limiti e/o condizioni per la costituzione di usufrutto sulle partecipazioni, preveda una deroga a tale disciplina per l’ipotesi in cui, in forza di un patto “estensivo” intervenuto tra le parti, sia richiesta l’estensione dell’usufrutto anche alle partecipazioni di nuova emissione in caso di aumento a pagamento del capitale sociale.
Normativa: art. 2481-bis, cc.
(Massima n. 51 - 1° pubbl. 9/15 - motivato 9/15, elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)
PIGNORAMENTO E SEQUESTRO DELLA QUOTA DI S.R.L. - ESECUZIONE ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
Ai sensi dell’art. 2471-bis e 2352 c.c., nel caso di sequestro (e pignoramento) di quota di s.r.l. il diritto di voto è esercitato dal custode. Tale norma è inderogabile e dunque non è ammissibile l’attribuzione esplicita del diritto di voto a soggetto diverso dal custode, ove questo sia nominato. In difetto tuttavia della nomina di un custode, deve ritenersi che il socio sia comunque legittimato all’esercizio di tale diritto in quanto investito tacitamente del ruolo di custode. Tale legittimazione permane fin quando il sequestro o il pignoramento contenenti la nomina del cu-stode non siano notificati alla società a norma dell’art. 2471 c.c.
Normativa: artt. 2471-bis, 2352cc.
(Massima n. 52/2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)