STATUTO DELLA FONDAZIONE
“Istituto di Studi Giuridici post-universitari Anselmo Anselmi"
con sede in Roma
con sede in Roma
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L’ “Istituto di Studi Giuridici post-universitari Anselmo Anselmi (in forma abbreviata: “Fondazione Anselmo Anselmi”), fu fondato per iniziativa, e sotto l'egida, del Consiglio Notarile di Roma con delibera di detto Consiglio in data11 febbraio 1949. Riconosce le sue origini nell’opera dei notai Vincenzo Colapietro, Mario D'Orazi Flavoni, Andrea Giuliani e Daniele Migliori. Oggi - allo scopo di adeguarsi alle mutate ed attuali necessità – si costituisce come fondazione ed adotta il seguente Statuto.
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA
Articolo 1 – Denominazione
E’ costituito l’ “Istituto di Studi Giuridici post-universitari Anselmo Anselmi” (in forma abbreviata: “Fondazione Anselmo Anselmi”). E’ un’istituzione privata di specializzazione post-universitaria, senza scopo di lucro, aconfessionale e apolitica. Articolo 2 – Sede
La Fondazione ha sede in Roma presso la sede del Consiglio Notarile, attualmente in Via Flaminia 122.
Per ragioni didattico/scientifiche o logistiche, oppure per occasioni temporanee, può essere utilizzata una sede operativa in luogo diverso.
Articolo 3 – Scopo
La Fondazione ha per scopo l’approfondimento e la trattazione di studi giuridici post-universitari non disgiunti dalla formazione dei candidati agli esami ed ai concorsi in materie giuridiche, in particolare alla preparazione degli aspiranti al Concorso ed alla professione notarile. La Fondazione cura altresì l'aggiornamento dei notai in esercizio.
La Fondazione può altresì:
- organizzare corsi di perfezionamento per l'esercizio della professione per i neo-vincitori, in particolare quelli del concorso notarile;
- istituire borse di studio e premi da assegnare agli allievi più meritevoli con modalità da stabilire in appositi regolamenti.
La Fondazione può altresì compiere ogni attività utile o opportuna per il perseguimento dei suoi scopi e che sia considerata tale dal Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio di Presidenza adotta il Regolamento che disciplina le modalità di attuazione degli scopi della Fondazione.
Con il Regolamento vengono stabiliti i criteri ai quali dovrà attenersi il Consiglio di Presidenza nel determinare il contenuto dei corsi, la nomina dei docenti e le materie da trattare, nonché il calendario di massima di ciascun corso.
Detto Regolamento potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio di Presidenza.
Articolo 4 – Durata
La durata della Fondazione è fissata a tempo indeterminato.
Articolo 5 - Patrimonio della fondazione
ORGANI DELLA SCUOLA
Articolo 6 – Organi della Fondazione
Sono Organi della Scuola:
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario
- il Tesoriere.
Il Comitato Scientifico ed il Collegio dei Docenti invece sono organismi consultivi della Fondazione.
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Articolo 7 – Composizione
Il Consiglio di Presidenza è composto da tre membri: il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore Scientifico. Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio Notarile su indicazione del Consiglio notarile di Roma Velletri e Civitavecchia, che indica anche il Segretario ed il Tesoriere. Essi sono scelti tra i notai in esercizio appartenenti ai distretti notarili del Lazio, preferibilmente di notai appartenenti ai Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia. Al momento della nomina il Consiglio Notarile indica anche l’attribuzione delle cariche, in seno al Consiglio di Presidenza, del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Scientifico.
Costituiscono elementi preferenziali per la nomina a componente del Consiglio di Presidenza l'aver svolto attività d'insegnamento, sia presso una Scuola istituzionale di Notariato o una Scuola istituzionale post-universitaria, sia in ambito universitario, ovvero l'aver partecipato attivamente alla vita scientifica o istituzionale del Paese e del notariato, in tutte le sue espressioni.
Il componente del Consiglio di Presidenza che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica. In tal caso il Consiglio di Presidenza provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione su indicazione del Presidente del Consiglio Notarile di Roma.
I componenti del Consiglio di Presidenza durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Tuttavia un componente del Consiglio di Presidenza nominato Presidente, Vice Presidente, o Direttore del Comitato scientifico può mantenere la carica per un ulteriore esercizio.
Articolo 8 – Riunioni
Articolo 9 - Competenze
Oltre a quanto già previsto dal presente Statuto, al Consiglio di Presidenza competono altresì le funzioni inerenti:
- la formulazione delle linee guida che devono improntare l’attività della Scuola nell’ambito delle sue attività istituzionali;
- la redazione, le modifiche o gli aggiornamenti, del regolamento didattico relativo alla realizzazione dei corsi;
- la nomina dei docenti della Scuola, notai e non notai;
- l’elaborazione delle proposte da inoltrare al Consiglio Notarile di Roma in merito alle iniziative della Scuola, e relativamente alle quali il Consiglio Notarile stesso provvederà a fornire il dovuto sostegno.
Il Consiglio di Presidenza delibera, altresì:
- sull’ammontare della quota di iscrizione degli Allievi alla Scuola, nonché sulle specifiche deroghe, relativamente alla quota di iscrizione, in relazione a situazioni di difficoltà economica da parte di singoli iscritti, comprovata da idonea documentazione;
- in merito alle convenzioni da stipularsi con gli Istituti Scientifici post-universitari e le Università al riguardo delle Scuole di specializzazione;
- in merito alla eventuale proposta inerente le modifiche da apportare al presente Statuto.
IL PRESIDENTE
Articolo 10 – Competenze
Oltre quanto già previsto dal presente Statuto, il Presidente della Fondazione:
- convoca le riunioni del Consiglio di Presidenza eventualmente di comune accordo con il Presidente del Consiglio Notarile di Roma;
- elabora le proposte nelle materie di sua competenza ed oggetto di deliberazione;
- dà o delega il Segretario di dare attuazione a tutte le delibere del Consiglio di Presidenza;
- cura, in rappresentanza della Scuola, i rapporti con le diverse Istituzioni, con le Università, con particolare riferimento alle relative Scuole di specializzazione, nonché con tutti gli altri Enti, sia pubblici che privati, che possano avere attinenza con l’attività della Fondazione e le sue finalità.
Articolo 11 – Rappresentanza
Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione.
IL VICE PRESIDENTE
Articolo 12 – Competenze
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Concorre a costituire il Consiglio di Presidenza, a norma del precedente articolo sette.
IL SEGRETARIO
Articolo 13 – Competenze
Il Segretario ha la responsabilità delle verbalizzazioni delle riunioni del Consiglio di Presidenza e della tenuta dei libri delle riunioni del Consiglio stesso.
IL TESORIERE
Articolo 14 – Competenze
Il Tesoriere ha la responsabilità delle risorse finanziarie della Fondazione su indicazioni date dal Consiglio di Presidenza in sede deliberante o dal Presidente in esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio.
Per quanto riguarda gli aspetti contabili il Tesoriere ogni anno, entro tre mesi dalla cessazione dei corsi annuali, e comunque entro il 30 settembre, predispone il bilancio con la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite, da sottoporre al Consiglio di Presidenza ed al Consiglio Notarile di Roma.
Il Tesoriere dispone, altresì, annualmente i mandati dei compensi dei docenti, notai e non notai, sulla base di quanto determinato dal Consiglio Notarile in linea con le eventuali direttive assunte dal Consiglio Nazionale del Notariato.
IL COMITATO SCIENTIFICO
Articolo 15 – Composizione e competenze
Il Comitato Scientifico è un organo consultivo della Fondazione.
Esso è presieduto dal Direttore Scientifico, ove intervenga il Presidente è presieduto da quest’ultimo. Esso si compone di un numero variabile da 3 a 7 membri, incluso il Direttore, nominati dal Presidente del Consiglio Notarile su designazione del Consiglio stesso.
I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni.
Possono far parte del Comitato Scientifico Personalità del mondo scientifico o Personalità della Cultura, della Magistratura e dell’Università. Di esso ne fa parte di diritto almeno un componente del Consiglio Notarile di Roma.
E’ convocato dal Direttore Scientifico, possibilmente in coincidenza con una riunione del Consiglio di Presidenza, e delibera sugli argomenti inerenti l’attività didattico-scientifica della Fondazione.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Articolo 16 – Composizione e competenze
Il Collegio dei Docenti è costituito da tutti i Docenti, Notai e non notai della Fondazione ed è un organo consultivo della Fondazione. E’ convocato dal Presidente almeno una volta l’anno, preferibilmente in occasione dell’apertura o della chiusura dei corsi annuali.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17 – Deliberazioni su modifiche statutarie, scioglimento e liquidazione.
Compete al Consiglio Notarile dei distretti notarili riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, quale organo promotore della Fondazione, la decisione su eventuali modifiche al presente statuto, sulla cessazione della Fondazione e sulla liquidazione del suo patrimonio, così come allo stesso compete la decisione sulla destinazione delle sopravvenienze finali, il tutto nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge. Tali decisioni saranno portate dal Presidente del Consiglio Notarile di Roma in Consiglio di Presidenza, in conformità al precedente articolo otto dello Statuto.
Articolo 18 – Esercizio Contabile e bilancio
L’esercizio contabile inizia il giorno 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto successivo.
Il Tesoriere della Fondazione predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo a norma dell’articolo tredici del presente Statuto.
Articolo 19 – Clausola arbitrale
Tutte le eventuali controversie nascenti dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Statuto saranno devolute al Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato o, su sua delega, dal Consigliere nazionale responsabile delle Scuole di notariato.
Articolo 20 – Norme applicabili
Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni in materia di fondazioni aventi ad oggetto l’insegnamento e la diffusione delle materie giuridiche.
F.to Cesare Felice Giuliani
F.to Giuseppe Ramondelli