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VERSAMENTI E CONFERIMENTI

IRRILEVANZA DEL SOCIO MOROSO NEL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Nella Srl il socio in mora nei versamenti ai sensi dell’art. 2466 del Codice Civile non deve essere computato nel quorum costitutivo ai fini della valida adozione delle decisioni dei soci e l’intera sua partecipazione non può essere computata ai fini del calcolo delle maggioranze e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della decisione.

Normativa: art. 2466 cc.
(Massima n. 45 aggiorn. 6/2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

VERSAMENTI SOCI SENZA DIRITTO DI RIMBORSO - C.D. IN CONTO CAPITALE

I versamenti effettuati dai soci a favore della società senza alcun diritto di rimborso, denominati nella prassi “versamenti in conto capitale”, sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin dal momento della loro esecuzione ed integrano una riserva disponibile.
Da tale momento cessa ogni rapporto/collegamento tra il socio versante e la somma versata.
Le riserve costituite con detti versamenti possono essere liberamente utilizzate sia per ripianare le perdite che per aumentare gratuitamente il capitale sociale, mentre in nessun caso possono essere utilizzate per liberare aumenti di capitale a pagamento.
L’aumento gratuito di capitale mediante l’utilizzo delle riserve costituite con i “versamenti in conto capitale”, secondo il principio di legge, dovrà essere attribuito a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno detenute, prescindendo dalla circostanza che i versamenti utilizzati siano stati effettuati solo da alcuni soci, ovvero siano stati effettuati dai soci in misura non proporzionale rispetto alle loro partecipazioni [salvo diversa unanime decisione dei soci - vedi orientamento I.G.31]
I versamenti senza diritto di rimborso presuppongono necessariamente per il loro perfezionamento un accordo avente natura contrattuale tra i soci versanti e la società. Tale contratto può essere perfezionato anche verbalmente o per fatti concludenti.
Non è richiesta per il perfezionamento dell’accordo una delibera assembleare che proponga ai soci di effettuare i “versamenti in conto capitale”, ovvero accetti quelli già prestati, essendo tale materia di competenza dell’organo amministrativo.

Normativa: art. 2342 c.c.
(Massima I.K.1 - 1ˆpubbl. 9/07 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

VERSAMENTI SOCI IN CONTO FUTURI AUMENTI DI CAPITALE

I versamenti effettuati dai soci a favore della società vincolati alla sottoscrizione di aumenti di capitale da parte dei soli soci conferenti (c.d. targati), denominati nella prassi “versamenti in conto futuri aumenti di capitale”, non sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin al momento della loro esecuzione, in quanto la società ha l’obbligo di restituirli nel caso in cui l’aumento di capitale cui sono subordinati non sia deliberato entro il termine convenuto (o stabilito dal giudice ex art. 1331, comma 2, c.c.).
Detti versamenti, a causa del vincolo di destinazione cui sono soggetti, non possono essere utilizzati per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale sociale, né possono essere appostati a patrimonio netto (lett. a).
Gli stessi possono essere utilizzati esclusivamente per la liberazione della parte di aumento di capitale a pagamento, riservata ai soci che li hanno eseguiti, cui sono subordinati.
I “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” non presuppongono necessariamente un accordo contrattuale, che può perfezionarsi anche verbalmente o per fatti concludenti, tra i soci versanti e la società (secondo lo schema dell’opzione), potendo gli stessi avvenire anche mediante atto unilaterale (proposta irrevocabile di sottoscrizione).
Nel caso di accordo contrattuale non è richiesta una delibera assembleare che proponga ai soci di effettuare tali versamenti, ovvero accetti quelli già prestati, essendo la materia di competenza dell’organo amministrativo.
In linea di principio i “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” possono essere effettuati anche da non soci.

Normativa: art. 2342 c.c.
(Massima I.K.2 - 1ˆpubbl. 9/07 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

DIRITTI DEL SOCIO CEDENTE LA PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE O IN CONTO FUTURI AUMENTI DI CAPITALE DA LUI EFFETTUATI

I “versamenti in conto capitale” sono caratterizzati dalla definitiva acquisizione nel patrimonio della società fin dal momento della loro esecuzione, con esclusione di qualsiasi diritto di rimborso.
Pertanto, in caso di cessione delle partecipazioni di società che hanno beneficiato di detti versamenti, non è possibile convenire che unitamente alle medesime partecipazioni vengono trasferiti anche ulteriori diritti relativi ai “versamenti in conto capitale” diversi rispetto a quelli derivanti dalla loro specifica appartenenza al patrimonio della società ceduta.
Al contrario i “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” attribuiscono al socio che li ha effettuati il diritto alla attribuzione di quote di capitale (nel caso che l’aumento a pagamento cui sono subordinati sia deliberato nei termini), ovvero al rimborso.
Pertanto, il socio che abbia effettuato detti versamenti che ceda la sua partecipazione potrà trasferire con essa anche i diritti derivanti da detti versamenti, ovvero potrà trattenerli per sé.

Normativa: art. 2342 c.c.
(Massima I.K.3 - 1ˆpubbl. 9/07 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE COMPENSAZIONE E CREDITI POSTERGATI NELLA S.R.L. 

E’ sempre possibile liberare l’aumento di capitale sottoscritto mediante compensazione con un credito del socio da finanziamento, anche nel caso in cui il termine per il rimborso non sia ancora scaduto.
Non osta a tale operazione neppure il fatto che ricorrano le condizioni per la postergazione dei crediti dei soci stabilite dall’articolo 2467 codice civile, posto che la conversione del credito da finanziamento in capitale di rischio concorre alla protezione degli interessi dei creditori terzi tutelati da tale disposizione.
L’assemblea non deve obbligatoriamente deliberare sulla compensabilità del debito da sottoscrizione, se non per escluderla richiedendo la liberazione dell’aumento mediante versamento in denaro.

Normativa: artt. 2438, 2467, cc.
(Massima n. 23/2011 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

AUMENTO DELEGATO DEL CAPITALE SOCIALE ED ESERCIZIO DELLA DELEGA

La delega per l'aumento del capitale sociale, sia nella s.p.a. (art. 2443 c.c.) sia nella s.r.l. (art. 2481 c.c.), salvo che non contenga particolari limiti fissati dai soci (in sede di atto costitu-tivo o di deliberazione di modifica dello statuto) al momento del suo conferimento, permette all'organo amministrativo di:
a) deliberare l'aumento del capitale sociale sino alla data ultima della sua scadenza, co-sì varando un'operazione che si concluderà oltre il termine finale previsto nella delega stessa;
b) esercitare il potere delegato in una o più volte, avendo come parametri di riferimen-to per le successive deliberazioni di aumento i limiti (massimi, di importo e di durata) fissati nella delega ed il capitale già sottoscritto (o quello già deliberato) in occasione delle precedenti tranches (rispettivamente se già scadute o meno);
c) decidere sulla inscindibilità o scindibilità dell’aumento, anche con riferimento all’efficacia delle sottoscrizioni (cosiddetta scindibilità di secondo grado).

Normativa: artt. 2438, 2443, 2481, cc.
(Massima n. 27/2012 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

CONFERIMENTI D'OPERA NELLA S.R.L.

In caso di conferimenti d'opera nella s.r.l., così come per ogni altro conferimento diverso dal denaro, è necessaria la relazione giurata di stima ai sensi dell'art. 2465 c.c..
L'attestazione della relazione di stima deve in tal caso riferirsi all'intero valore della prestazione d'opera o di servizi dovuta dal socio conferente, la quale pertanto deve essere o circoscritta per sua natura (ad es. l'appalto d'opera per la costruzione di un determinato bene) o limitata ad un periodo temporale determinato o quanto meno determinabile, non essendo altrimenti possibile capitalizzare il valore di prestazioni di ampiezza o durata indeterminabile.
La polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria prestate ai sensi dell'art. 2464, comma 6, c.c., devono garantire l'adempimento dell'obbligo di eseguire le prestazioni d'opera o di servizi, potendo pertanto essere escusse dalla società conferitaria in caso di inadempimento parziale o totale dell'obbligo medesimo o in caso di sua impossibilità parziale o totale.
La mancanza di un espresso rinvio alla disciplina delle prestazioni accessorie nella s.p.a. (art. 2345 c.c.) non fa venir meno la possibilità che l'atto costitutivo di s.r.l. stabilisca l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie, determinandone contenuto, durata, modalità e compenso.

Normativa: art. 2465, c.c.
(Massima n. 9, elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

VERSAMENTO DEI VENTICINQUE CENTESIMI DEI CONFERIMENTI IN SEDE DI COSTITUZIONE E DI AUMENTO DI CAPITALE.

L'obbligo di versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro, previsto dagli artt. 2342, comma 2, c.c. (in sede di costituzione), e 2439, comma 1, c.c. (in sede di aumento di capitale), va riferito, oltre che all'ammontare complessivo del capitale sociale, anche all'ammontare del conferimento dovuto per ciascuna azione, in modo che tutte le azioni risultino sempre liberate per i 25 centesimi del loro valore nominale. Ciò significa, in ipotesi di assegnazione proporzionale delle azioni ai soci, che l'obbligo di versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro può intendersi rispettato: (i) sia qualora ciascun socio abbia versato il 25 per cento dei conferimenti da lui dovuti; (ii) sia qualora uno o più soci abbiano versato il 25 per cento dei conferimenti da loro dovuti, oltre al 25 per cento dei conferimenti dovuti da uno o più altri soci, con imputazione di tale versamento alla parziale liberazione delle azioni assegnate a questi ultimi, di guisa che tutte le azioni della società risultino liberate per i 25 centesimi del loro valore nominale.
Il citato obbligo non può invece dirsi rispettato qualora il versamento dei 25 centesimi del valore nominale complessivo delle azioni emesse dalla società venga effettuato solo da uno o più soci, in misura superiore al 25 per cento del valore nominale delle azioni ad essi assegnate, senza imputazione di tale eccedenza alla parziale liberazione delle azioni assegnate agli altri soci, di guisa che alcune azioni della società risultino liberate in misura superiore al 25 per cento, mentre altre azioni risultino liberate in misura inferiore.
Analoghi principi si intendono applicabili nella s.r.l., in relazione ai corrispondenti obblighi di versamento dei conferimenti in denaro, disposti dall'art. 2464, comma 4, c.c. (in sede di costituzione) e dall'art. 2481-bis, comma 4, c.c. (in sede di aumento di capitale).

Normativa: artt.2342, comma 2, 2439, comma 1, 2464, comma 4, e 2481-bis, comma 4, c.c.
(Massima n. 76 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

AUMENTO DI CAPITALE E COMPENSAZIONE DI CREDITI 

L'obbligo di conferimento di denaro in esecuzione di un aumento di capitale di s.p.a. o s.r.l. può essere estinto mediante compensazione di un credito vantato dal sottoscrittore verso la società, anche in mancanza di espressa disposizione della deliberazione di aumento.
Tale compensazione, qualora sia legale e abbia quindi a oggetto debiti certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1243 c.c., non richiede il consenso della società, nemmeno nel momento in cui viene eseguita la sottoscrizione.
Qualora il sottoscrittore intenda invece avvalersi, a tali fini, di un credito certo e liquido, ma non esigibile, la compensazione richiede il consenso della società ai sensi dell'art. 1252 c.c.
La compensazione tra il debito per il conferimento in denaro e un credito vantato dal sottoscrittore nei confronti della società può avere luogo, secondo quanto sopra esposto, anche qualora tale credito sia sorto da una prestazione di natura non finanziaria (ad esempio, la vendita di un bene alla società). In tal caso - allorchè ricorra sostanziale contestualità e corrispondenza tra la prestazione eseguita a favore della società e l'aumento di capitale sottoscritto dal creditore, ovvero quando risulti che le due operazioni sono tra loro preordinate - si reputa che la sussistenza di una relazione di stima eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2343, 2343-ter o 2465 c.c. costituisca elemento idoneo ad assicurare l'osservanza dei principi che presiedono alla corretta formazione del capitale sociale.

Normativa: artt. 2342, 2343, 2343-ter e 2465 c.c.
(Massima elaborata dal Consiglio Notarile di Milano del 5 marzo 2013)

AUMENTO ONEROSO DI CAPITALE DI S.P.A. O DI S.R.L. - ASSEGNAZIONE ASIMMETRICA DELLE PARTECIPAZIONI RISPETTO AI CONFERIMENTI - MESSA IN EVIDENZA NEL VERBALE DELLE FASI CONTRATTUALISTICHE DELL'ASSEGNAZIONE – LEGITTIMITÀ

In sede di esecuzione di un aumento oneroso di capitale di una s.p.a. o di una s. r. l. è possibile l'assegnazione di azioni o quote in misura non proporzionale al valore del conferimento, da perfezionarsi attraverso fasi ben evidenziate.

Normativa: artt. 2438, 2481, 2481-bis, c.c.
(Massima n. 3, elaborata dal Consiglio Notarile di Napoli)

AUMENTO ONEROSO DI CAPITALE DI S.P.A. O DI S.R.L. - ESECUZIONE MEDIANTE COMPENSAZIONE DI UN CREDITO VANTATO DAL SOCIO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ - AMMISSIBILITÀ IN TUTTE LE IPOTESI DI AUMENTO ONEROSO DI CAPITALE.

Si reputa legittima l'esecuzione di una delibera di aumento di capitale sociale mediante compensazione di un credito vantato dal socio nei confronti della società con il debito assunto dal medesimo in seguito alla sottoscrizione del predetto aumento.
Si ritiene che tale meccanismo di compensazione tra credito verso la società e debito da conferimento possa costituire modalità esecutiva di ogni ipotesi di aumento oneroso di capitale, ivi compresi quelli di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c. c. (in caso di riduzione del capitale al disotto del suo minimo legale o azzerato).La compensazione non risulta inibita da alcun divieto di legge, non è contraria all'interesse della società o dei terzi creditori. Non osta alla predetta operazione neanche il disposto dell'art. 2467 c.c., di cui - anzi - l'operazione rappresenta attuazione realizzando la "conversione" in capitale di rischio di un capitale (originario) da 'finanziamento".

Normativa: artt. 2438, 2481, 2481-bis, c.c.
(Massima n. 4, elaborata dal Consiglio Notarile di Napoli)