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TRASFORMAZIONE REGRESSIVA

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 2500 SEXIES C.C.

La norma dell’art. 2500 sexies c.c. benché sia intitolata “Trasformazione di società di capitali” in realtà si riferisce alle sole trasformazioni di società di capitali in società di persone, non anche alle trasformazioni di società di capitali in altre società di capitali, come si può ricavare dalle disposizioni dei commi primo e quarto. Pertanto la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 2500 sexies c.c. che prescrive l’obbligo della relazione dell’organo amministrativo, non si applica in caso di trasformazione nell’ambito delle società di capitali (ad esempio nel caso di trasformazione di una s.r.l. nella forma di s.p.a. o di una s.p.a. nella forma di s.r.l.).

Resta in ogni caso salvo il disposto dell’art. 2500 septies, comma 2, c.c., per le ipotesi di trasformazione ivi previste.

Normativa: artt.2500-sexies, 2500-septies, c.c.
(Massima K.A.4 - 1ˆpubbl. 9/05 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA

Ogni ipotesi di trasformazione eterogenea da società di capitali richiede, per effetto della norma di cui all’art. 2500 septies c.c. (che richiama l’art. 2500 sexies c.c.), la predisposizione della relazione degli amministratori che illustri le ragioni e gli effetti della proposta trasformazione, la quale deve essere messa a disposizione dei soci nei termini di legge.

Normativa: artt.2500-sexies, 2500-septies, c.c.
(Massima K.A.6 - 1ˆpubbl. 9/05 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

DECADENZA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE CONTABILE IN SEGUITO A TRASFORMAZIONE SOCIETARIA

Nel caso in cui una società dotata di collegio sindacale e/o di revisore si trasformi in un tipo incompatibile con la presenza di tali organi i componenti degli stessi decadono dalla data di efficacia della trasformazione.
Tra i tipi incompatibili con la presenza del collegio sindacale e/o del revisore, oltre alle società di persone, è da annoverare anche la società a responsabilità limitata che non versi nelle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c. e che non abbia recepito nel proprio statuto la previsione di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore ai sensi del comma 1 del medesimo art. 2477 c.c.

Normativa: artt.2500-sexies, 2477, c.c.
(Massima K.A.9 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

RELAZIONE DI STIMA IN CASO DI CONFERIMENTO DI BENI IN NATURA E CONTESTUALE TRASFORMAZIONE DI SPA IN SRL

Nel caso in cui si deliberi la trasformazione di una società da spa a srl con contestuale conferimento di beni in natura la relazione di stima dei beni oggetto di conferimento è redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c., in quanto le dette delibere di trasformazione e di aumento saranno efficaci solo dopo l’iscrizione nel registro delle imprese e quindi quando la società conferitaria avrà assunto la forma di srl.
L’esposto principio vale anche nel caso che il conferimento in natura sia eseguito in anticipo rispetto all’iscrizione della delibera, poiché in detto caso anche l’efficacia del conferimento è sospensivamente condizionata ex lege alla iscrizione della delibera suo presupposto.
Nell’esposta fattispecie esiste un collegamento negoziale tra le due delibere, pertanto, nel caso che il notaio non dovesse ravvisare i presupposti di legge per l’iscrivibilità della trasformazione non potrà procedere neppure all’iscrizione dell’aumento in natura.

Normativa: artt.2500-sexies, 2343, 2465, c.c.
(Massima K.A.11 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN CONSORZIO E CONSENSO DEI SOCI EX ART. 2500 SEXIES, COMMA 1, C.C..

La trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in consorzio può essere adottata senza il consenso di tutti i soci di cui all’art. 2500 sexies, comma 1, c.c.
La responsabilità che i soci assumeranno in seguito alla trasformazione per le eventuali obbligazioni che il consorzio contrarrà per loro conto ai sensi dell’art. 2615, comma 2, c.c., non è infatti la responsabilità illimitata generica rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2500 sexies, comma 1, c.c., bensì è la responsabilità propria e fisiologica del mandato senza rappresentanza, limitata a quanto richiesto dal consorziato al consorzio.

Normativa: artt.2500-sexies, 2615, comma 2, c.c.
(Massima K.A.12 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

RINUNCIABILITÀ ALLA RELAZIONE SULLA TRASFORMAZIONE EX ART. 2500 SEXIES, COMMA 2, C.C..

La relazione degli amministratori che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione ex art. 2500 sexies, comma 2, c.c., è volta a tutelare unicamente gli interessi dei soci, pertanto è da questi rinunciabile all’unanimità.
La rinuncia può avvenire anche con riguardo al solo preventivo deposito.

Normativa: artt.2500-sexies, c.c.
(Massima K.A.13 - 1ˆpubbl. 9/06 – motivato 9/11 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

AMMISSIBILITÀ DELLA TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI UNIPERSONALE IN UNA SOCIETÀ DI PERSONE CON UNICO SOCIO
Si ritiene ammissibile la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con un unico socio in quanto l'atto di trasformazione non comporta l'estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società, ma la continuazione della stessa società in una nuova veste giuridica, alla stregua di una mera modificazione dell'atto costitutivo.
In tal caso la società trasformata sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci.
Normativa: art. 2500-octies, cc.
(Massima K.A.23 - 1ˆpubbl. 9/06 – motivato 9/11 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ CONSORTILE AVENTE FORMA DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI - RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2500 TER C.C. - NECESSITÀ

In ogni caso di trasformazione di società consortile avente forma di società di persone in società di capitali (avente o meno oggetto consortile), deve ritenersi necessaria la preventiva acquisizione della relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 ovvero dell’art. 2465 c.c., in forza dell’art. 2500 ter, comma 2, c.c.

Normativa: artt.2500-ocites, 2615-ter, 2343, 2465, c.c.
(Massima K.A.24 - 1ˆpubbl. 9/07 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

TRASFORMAZIONE DI ENTI O SOCIETÀ DIVERSI DALLE SOCIETÀ DI CAPITALI IN ASSOCIAZIONI

L’art. 2500 septies c.c. contempla espressamente la sola trasformazione di società di capitali in associazione non riconosciuta.
Si deve tuttavia ritenere legittima - ai sensi dell’art. 1322 c.c. - ogni ulteriore trasformazione in associazione non riconosciuta di enti o società, diversi dalle società di capitali, ai quali sia comunque consentito di trasformarsi in dette società di capitali.
E’ infatti conforme ai principi dell’ordinamento porre in essere un singolo negozio che raggiunga
direttamente il medesimo effetto giuridico che è possibile ottenere con una serie di negozi tipici.
Così se una società di persone può legittimamente trasformarsi in società di capitali e questa a sua volta può legittimamente trasformarsi in associazione non riconosciuta, sarà altresì legittimo che una società di persone si trasformi direttamente in associazione non riconosciuta.

Normativa: art. 2500-septies, c.c.
(Massima K.A.27 - 1ˆpubbl. 9/08 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

TRASFORMAZIONE REGRESSIVA CON RIDUZIONE REALE DEL CAPITALE

Nella trasformazione regressiva da società di capitali in società di persone, appare consentito ridurre il capitale sociale volontariamente nel rispetto del termine di opposizione concesso ai creditori sociali.

Normativa: artt. 2500-sexies, 2445 cc.
(Massima K.A.36 - 1ˆpubbl. 9/13 – motivato 9/13 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’ CON UNICO SOCIO IN TITOLARITA’ INDIVIDUALE D’AZIENDA DA PARTE DI PERSONA FISICA E VICEVERSA

In mancanza di considerazioni oggettive (afferenti alla struttura e/o allo scopo perseguito) che giustifichino ragionevolmente, ai sensi dell'art. 3 Cost., una limitazione dell'autonomia dell'impresa in relazione ad uno strumento organizzativo generalmente - e non eccezionalmente - ammesso, quale la trasformazione, appare legittima la trasformazione da società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di una persona fisica e viceversa.
Tale fattispecie, infatti, è analoga alla trasformazione da o in comunione d’azienda prevista dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., salvo che per il numero delle persone fisiche coinvolte, producendo tra le parti e nei confronti dei terzi gli stessi effetti di:
- scioglimento senza liquidazione e confusione di patrimoni, nell’ipotesi di trasformazione da società
- separazione di patrimoni, nell’ipotesi di trasformazione in società.
Perché si verifichi tale fattispecie è necessario che la trasformazione non faccia venir meno l’azienda, intesa come l’insieme dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa, risultando, di contro, indifferente che la persona fisica da o in cui viene trasformata la società eserciti personalmente l’azienda oggetto di trasformazione.
Si ritiene infine che a detta fattispecie si applichi l’art. 2500-novies c.c..
Nella trasformazione da o in titolarità individuale d’azienda da parte di una persona fisica, come in quella da o in comunione d’azienda, si verifica la continuazione dei rapporti giuridici prevista dall’art. 2498 c.c.. Tuttavia, tenuto conto dello stato attuale della giurisprudenza di merito, appare prudente, per fini tuzioristici, rispettare in detti atti le disposizioni di forma sui trasferimenti (ad esempio: normativa urbanistica, certificazione energetica, conformità catastale, ecc.).

Normativa: artt. 2500-septies, 2500-octies, 2500-novies, 2498, c.c.
(Massima K.A.37 - 1ˆpubbl. 9/14 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)


TRASFORMAZIONE DI S.P.A. (O S.R.L.) CON PERDITE SUPERIORI AL CAPITALE SOCIALE

In caso di società di capitali con patrimonio netto negativo, è legittimo deliberare la trasformazione in società di persone senza necessità di alcun preventivo intervento sul capitale sociale (al fine di ricapitalizzare la società e ricostituire così un patrimonio netto positivo).

Normativa: art.2500-sexies, c.c.
(Massima 6/2008 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

TRASFORMAZIONE (FUSIONE E SCISSIONE) DI S.P.A. CHE HA EMESSO OBBLIGAZIONI IN S.R.L.

Una s.p.a. che ha emesso obbligazioni può trasformarsi in (partecipare ad una fusione la cui risultante sia una/scindersi dando luogo ad una) società a responsabilità limitata anche senza estinguere o novare il prestito obbligazionario, purché lo statuto della società trasformata preveda la possibilità di emettere titoli di debito e, alternativamente:
a) le obbligazioni siano state emesse ai sensi dell’articolo 2412, comma secondo, c.c., (in misura eccedente i limiti di cui al primo comma del medesimo articolo ma siano desti-nate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali) ed i soci-obbligazionisti, ove presenti, abbiano presta-to il loro consenso;
b) un soggetto avente le caratteristiche dell’investitore professionale presti una garanzia fideiussoria in ordine alla solvenza della società trasformata avente le caratteristiche di cui all’articolo 2483 c.c..

Normativa: art.2500-sexies, c.c.
(Massima 20/2011 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)


TRASFORMAZIONE DI CONSORZIO IN ATTIVITÀ CONSORTILE E DI SOCIETÀ CONSORTILE IN CONSORZIO.

È legittima la trasformazione di un consorzio con attività esterna in società consortile in quanto strutture associative caratterizzate da medesimo scopo e da medesima causa; è del pari legittima la trasformazione di una società consortile in consorzio con attività esterna.

Normativa: artt.2615-ter, 2500-ter, c.c.
(Massima n. 10 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

CONSENSO ALLA TRASFORMAZIONE DA PARTE DI CHI SUBISCE UN AGGRAVAMENTO DELLA PROPRIA RESPONSABILITÀ.

In ogni ipotesi di trasformazione, omogenea o eterogenea, nella quale si verifica una variazione peggiorativa nel regime di responsabilità per i debiti dell'ente da parte di soggetti diversi dall'ente stesso, è necessario che consti il consenso dei soggetti che subiscono tale aggravamento di responsabilità.
La manifestazione del consenso non deve necessariamente essere contestuale al-la delibera di trasformazione, ma, subordinandone l'efficacia, deve effettuarsi con modalità tali da conferire certezza circa la provenienza del consenso.

Normativa: artt. 2500-sexies, 2550-septies, cc.)
(Massima n. 53 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

DEROGABILITÀ DEL QUORUM PER LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DA SOCIETÀ DI CAPITALI.
Nella trasformazione eterogenea da società di capitali la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto fissata dall'art. 2500 septies, comma 3°, c.c. è derogabile soltanto in aumento, anche per sostituzione con la regola della unanimità.

Normativa: artt. 2500-sexies, 2550-septies, cc.)
(Massima n. 54 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

RINUNCIA ALLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI NELLA TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI.

In caso di trasformazione di società di capitali in società di persone (art. 2500-sexies c.c.) o di trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500-septies c.c.), gli amministratori possono essere esonerati, espressamente o anche implicitamente, dall'obbligo di redigere la relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione come anche dal deposito della relazione presso la sede sociale con il consenso unanime dei soci, i quali possono altresì rinunciare al termine di deposito della relazione stessa presso la sede sociale.

Normativa: artt. 2500-sexies, 2550-septies, cc.)
(Massima n. 81, elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)