TRASFORMAZIONE DI SRL CHE HA RICEVUTO CONFERIMENTI IN NATURA IN SPA
Non è necessario procedere ad una nuova stima formata da un esperto nominato dal tribunale nel caso in cui una s.r.l., che abbia ricevuto conferimenti in natura, si trasformi in s.p.a., purché tra la data del conferimento e quella di trasformazione sia intercorsa l’approvazione di almeno un bilancio di esercizio.
Normativa: art. 2500-septies cc.
(Massima K.A.1 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI CON RIDUZIONE DEL CAPITALE
Nella trasformazione di società di persone in società di capitali, il capitale risultante dopo l’operazione non può essere inferiore a quello nominale anteriore alla trasformazione a meno che la riduzione sia necessaria per adeguarsi alla stima ex art. 2500 ter, comma 2, c.c., ovvero sia ritualmente adottata nelle forme della riduzione reale del capitale.
Normativa: art. 2500-octies cc,
(Massima K.A.2 - 1ˆpubbl. 9/04 – modif. 9/05 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
OBBLIGO DI IMPUTABILITÀ A CAPITALE DEL PATRIMONIO NETTO DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE TRASFORMATA IN SOCIETÀ DI CAPITALI
Nell’ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali non sussiste alcun obbligo di legge di imputare a capitale della società trasformata il patrimonio netto della società di persone eccedente il capitale preesistente, quale risultante dalla perizia di stima redatta ai sensi dell’art. 2500 ter, comma 2, c.c.
Normativa: art. 2500-ter, comma 2, cc.
(Massima K.A.7 - 1ˆpubbl. 9/05 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
TRASFORMAZIONE DI ENTE DIVERSO DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN COOPERATIVA E PERIZIA DI STIMA
Ancorché il capitale, nelle società cooperative, svolga un ruolo diverso da quello svolto nelle società lucrative, anche nel caso di trasformazione di consorzio (o altro ente diverso dalla società di capitali) in società cooperativa troverà applicazione la disciplina relativa alla formazione e valutazione del patrimonio che si applica nelle società lucrative. Quindi, secondo i casi, dovrà procedersi alla stima del patrimonio secondo le regole di cui all’art. 2464 e segg. c.c., se la cooperativa assumerà la disciplina della società a responsabilità limitata, ovvero di cui all’art. 2342 e segg. c.c. se adotterà, invece, la disciplina della società per azioni. Ciò trova fondamento e conferma, tra l’altro, nella previsione di cui all’art. 13 della II Direttiva comunitaria in materia societaria.
Normativa: artt. 2342, 2464, cc.
(Massima K.A.8 - 1ˆpubbl. 9/05 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
FORMA DELL'ATTO DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE O DI FATTO IN SOCIETÀ DI CAPITALI
La trasformazione di una società di persone, ancorché irregolare, o di fatto, in società di capitali richiede l'atto pubblico ad substantiam.
Normativa: artt. 2328, 2463, c.c.
(Massima K.A.14 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
FORMA DELL'ATTO DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE O DI FATTO IN ALTRA SOCIETÀ DI PERSONE
La trasformazione di una società di persone, ancorché irregolare, o di fatto in altro tipo di società di persone può essere stipulata anche per scrittura privata autenticata.
Normativa: artt. 2328, 2463, c.c.
(Massima K.A.15 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
CONTENUTO MINIMO DELLE CLAUSOLE CHE RENDONO INAPPLICABILE LA TRASFORMAZIONE A MAGGIORANZA DI CUI ALL'ART. 2500 TER C.C.
La decisione di trasformazione di una società di persone in una società di capitali, pur rientrando nell'ampio “genus” delle decisioni di modifica del contratto sociale, è specificamente disciplinata per le società costituite dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario dall'art. 2500 ter c.c., che, in deroga al principio dell'unanimità genericamente previsto dall'art. 2252 c.c., ne consente l'adozione a maggioranza, salvo diversa disposizione del contratto sociale.
La diversa disposizione del contratto sociale sufficiente a ripristinare la regola dell'unanimità può anche essere formulata con l’introduzione di clausole generiche del tipo: “Le modificazioni del contratto sociale debbono essere adottate all'unanimità”, ovvero: “Per le modificazioni del contratto sociale si applica l'art. 2252 c.c.” in tali ipotesi infatti è necessario interpretare le dette clausole, apparentemente inutili perché riproduttive di principi di legge, in conformità al disposto di cui all’art. 1367 c.c., nel senso cioè in cui possano avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Normativa: art. 2500-ter, c.c.
(Massima K.A.20 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
DECISIONE DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI A MAGGIORANZA E ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO
In mancanza di espressa diversa previsione del contratto sociale, si deve ritenere che l'art. 2500 ter, comma 1, c.c., nella parte in cui prevede la trasformazione a maggioranza delle società di persone in società di capitali, consenta l'approvazione con la medesima maggioranza del nuovo testo dello statuto della società trasformata anche in quelle parti che non risultano strettamente necessarie per l'adozione del nuovo tipo sociale (si pensi all'introduzione di particolari maggioranze, o all'adozione di particolari sistemi di “governance”, o a clausole di prelazione, o di limitazione alla circolazione delle partecipazioni, o alla previsione di ipotesi facoltative di recesso o esclusione, ecc.).
Restano comunque salve le disposizioni dettate da norme speciali in deroga al principio dell'art. 2500 ter c.c. (si pensi all'art. 34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 nella parte in cui prevede che l'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie debba essere approvata dai soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale).
Normativa: art. 2500-ter, c.c.
(Massima K.A.21 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ CONSORTILE AVENTE FORMA DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI - RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2500 TER C.C. - NECESSITÀ
In ogni caso di trasformazione di società consortile avente forma di società di persone in società di capitali (avente o meno oggetto consortile), deve ritenersi necessaria la preventiva acquisizione della relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 ovvero dell’art. 2465 c.c., in forza dell’art. 2500 ter, comma 2, c.c.
Normativa: art. 2500-ter, c.c.
(Massima K.A.24 - 1ˆpubbl. 9/07 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONI
L’art. 2500 octies c.c. contempla espressamente la sola trasformazione di associazioni riconosciute in società di capitali.
Si deve tuttavia ritenere legittima - ai sensi dell’art. 1322 c.c. - ogni ulteriore trasformazione di associazioni riconosciute in enti diversi dalle società di capitali, i quali ultimi possano comunque derivare dalla trasformazione di una società di capitali.
E’ infatti conforme ai principi dell’ordinamento porre in essere un singolo negozio che raggiunga direttamente il medesimo effetto giuridico che è possibile ottenere con una serie di negozi tipici.
Così se una associazione riconosciuta può legittimamente trasformarsi in una società di capitali e questa a sua volta può legittimamente trasformarsi in una società di persone, sarà altresì legittimo che una associazione riconosciuta si trasformi direttamente in una società di persone.
Le facoltà di trasformazione espressamente concesse ad una associazione riconosciuta devono ritenersi attribuite anche ad una associazione non riconosciuta, sempre ai sensi dell’art. 1322 c.c.
L’ordinamento ha infatti già valutato positivamente, all’art. 2500 octies c.c., la possibilità di trasformare enti privi di personalità giuridica, ovvero non soggetti ad alcuna forma di pubblicità (ad es. le comunioni di azienda e i consorzi con attività interna).
Normativa: art. 2500-octies, c.c.
(Massima K.A.28 - 1ˆpubbl. 9/08 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE COSTITUITA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E QUORUM DELIBERATIVI
L’art. 2500 octies, comma 2, c.c., consente alle associazioni di deliberare la loro trasformazione in società di capitali con le maggioranze richieste dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
Il successivo comma 3, del medesimo art. 2500 octies c.c., aggiunge che la trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall’atto costitutivo.
Dal combinato disposto di dette norme deriva che non è possibile deliberare a maggioranza la trasformazione di una associazione costituita anteriormente alla riforma del diritto societario, nel caso in cui non risulti che sia intervenuta la decisione unanime degli associati di non introdurre nello statuto il divieto di trasformazione.
Diversamente vi sarebbe una illegittima disparità di trattamento tra gli associati delle associazioni costituite successivamente alla novella (ai quali è sempre consentito di esprimersi individualmente sul punto in sede di costituzione o accettando lo statuto al momento dell’adesione) rispetto a quelli delle associazioni costituite anteriormente.
Tale disparità di trattamento deriverebbe inoltre da una norma retroattiva.
Normativa: art. 2500-octies, comma 2, c.c.
(Massima K.A.29 - 1ˆpubbl. 9/08 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
MAGGIORANZE RICHIESTE PER LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA ATIPICA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA IN SOCIETA’ DI PERSONE O DI CAPITALI
La regola dettata dall'art. 2500-octies c.c. secondo cui nelle associazioni aventi personalità giuridica la deliberazione di trasformazione deve essere adottata con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato e quindi, stante il rinvio all’art. 21 ultimo comma c.c., con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, si deve ritenere applicabile anche alla trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali (v. orientamento K.A. 28), salvo ovviamente che l’atto costitutivo dell’associazione non preveda maggioranze diverse.
Normativa: art. 2500-octies, c.c.
(Massima K.A.38 - 1ˆpubbl. 9/14 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
TRASFORMAZIONE ETEROGENEA ATIPICA DI ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI IN S.T.P.
Ammessa la trasformazione eterogena atipica delle associazioni prive di personalità giuridica di cui al Libro I del c.c. in società di persone o di capitali (v. orientamento K.A.28), si deve ritenere legittima – quantomeno ai sensi dell’art. 1322 c.c. – la trasformazione delle associazioni tra professionisti in società tra professionisti.
La disciplina concreta di tale tipo di trasformazione dipenderà ovviamente dalla natura giuridica che si intende riconoscere alle associazione professionali: trasformazione eterogenea se si ritiene che le medesime siano vere e proprie associazioni o comunque centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, quantunque privi di personalità giuridica; trasformazione progressiva omogenea se si ritiene che le associazioni professionali abbiano natura di società semplice e si adotti un altro modello societario (mentre l’adozione delle regole proprie della s.t.p. attraverso il ricorso al modello della società semplice non avrebbe la natura di trasformazione, bensì di modifica dei patti sociali - v. orientamento Q.A.17).
Normativa: art. 2500-ter, c.c.
(Massima K.A.39 - 1ˆpubbl. 9/14 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA A MAGGIORANZA DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI: REGOLE PROCEDIMENTALI
Si ritiene che la trasformazione progressiva di società di persone in società di capitali a maggioranza (art- 2500 ter c.c.) presupponga un’informativa preventiva rivolta a tutti i soci della società trasformanda.
Pertanto:
(i) è opportuno che i patti sociali prevedano un iter procedurale idoneo a raggiungere tale scopo, precisandosi che il metodo assembleare è solo una delle possibili soluzioni e che possono essere adottati anche schemi meno rigidi e formali;
(ii) nel silenzio dei patti sociali dovranno essere adottate soluzioni che soddisfino tale istan-za con modalità e tempi congrui, pur non essendo obbligatorio adottare un procedi-mento mutuato dal tipo sociale di approdo.
Normativa: art. 2500-ter, c.c.
(Massima 11/2009 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)
TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA E LIBERAZIONE DEL CAPITALE
Nel caso di trasformazione progressiva in società di capitali di una società di persone con un patrimonio netto inferiore al capitale minimo del tipo societario prescelto, la necessaria integrazione del capitale da parte dei soci può avvenire anche contestualmente all’atto di trasformazione.
In tal caso, se effettuata in denaro, sarà sufficiente il contestuale versamento del 25% del maggior capitale sottoscritto direttamente nelle casse sociali, non essendo necessario il versamento presso una Banca.
Normativa: art. 2500-ter, c.c.
(Massima 28/2012 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)
QUESTIONI IN TEMA DI TRASFORMAZIONI ETEROGENEE
Pur in assenza in una espressa previsione normativa deve ritenersi ammissibile una trasformazione eterogenea da o in società di persone. A tale operazione si applica, in linea di principio, la normativa prevista per la trasformazione eterogenea da o in società di capitali di cui agli artt. 2500 septies e 2500 octies c.c. senza però obbligo di perizia.
Si applica anche alla trasformazione eterogenea il principio della continuità dei rapporti giuridici di cui all'art. 2498 c.c..
Alla trasformazione di un ente diverso da società di capitali in società di capitali si applica il secondo comma dell'art. 2500 ter c.c. con conseguente necessità di una relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c. (nel caso in cui venga assunta la forma della s.p.a. o della s.a.p.a.) ovvero dell'art. 2465 c.c. (nel caso in cui venga assunta la forma della s.r.l.).
La trasformazione di società consortili in società non consortili e viceversa deve in ogni caso considerarsi trasformazione eterogenea con applicazione della relativa disciplina.
Normativa: artt. 2500-ter, 2500-septiese 2500-octies, c.c.
(Massima n. 20, elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA, FUSIONE E SCISSIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE CON DECISIONE A MAGGIORANZA
In mancanza di indizi interpretativi contrari la clausola meramente riproduttiva dell'art. 2252 c.c. (modifica dell'atto costitutivo con il consenso di tutti i soci) non comporta di per sè deroga agli artt. 2500 ter e 2502 c.c., per i quali la trasformazione progressiva, la fusione e la scissione (quest'ultima in forza del richiamo contenuto nell'art. 2506 ter c.c.) di società di persone possono decidersi con il consenso della maggioranza dei soci calcolata secondo le quote di partecipazione agli utili, salvo il diritto di recesso dei soci non consenzienti.
Normativa: artt. 2500-ter, 2502, 2252, c.c.
(Massima n. 55 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
CONFERIMENTI IN NATURA E SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE DA S.R.L. IN S.P.A..
La deliberazione di trasformazione in s.p.a. di una s.r.l. il cui capitale sia stato, in tutto od in parte, formato mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, non richiede la redazione della relazione di stima di cui agli artt. 2500-ter, comma 2, e 2343 c.c..
E' legittimo deliberare nella stessa assemblea l'aumento del capitale della s.r.l. mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, sulla base della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c., e la trasformazione in s.p.a., anche quando detto aumento sia necessario per raggiungere il capitale minimo della s.p.a..
Normativa: artt. 2343, 2464, 2500-ter, c.c.
(Massima n. 77 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
TRASFORMAZIONE E FUSIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE DALLE QUALI RISULTI UNA SOCIETÀ PER AZIONI - RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2501-SEXIES, COMMA 6 - ART. 2343-TER C.C. – APPLICABILITÀ
I) In caso la società incorporante o quella risultante dalla fusione sia una società azionaria ed occorra procedere alla stima del patrimonio di una società di persone ai sensi dell'alt. 2501-sexies, comma 6, in alternativa al procedimento previsto dall'art. 2343 si potrà fare ricorso a quello previsto dall'art. 2343-ter, comma 2, lett. b).
II) II) In caso di trasformazione progressiva da società di persone in società per azioni per la relazione di stima di cui all'art. 2500-ter, in alternativa al procedimento previsto dall'art. 2343, si potrà fare ricorso a quello previsto dall'art. 2343-ter comma 2, lett. b).
Normativa: artt.2343, 2464, 2500-ter, c.c.
(Massima n. 8 elaborata dal Consiglio Notarile di Napoli)
TRASFORMAZIONE ETEROGENEA IN SOCIETÀ PER AZIONI - ART. 2343-TER C.C.- APPLICABILITÀ
Sono applicabili all'ipotesi di trasformazione eterogenea in società per azioni le disposizioni dell'art. 2343-ter c.c. sul conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima. Anche in assenza di un espresso rinvio depongono in tal senso, sul piano sistematico, la parificazione degli effetti giuridici nei confronti dei terzi tra trasformazione e costituzione di s.p.a., che impone per le due vicende un identico regime e, sul piano letterale, la norma dell'art. 2500 c.c. che assoggetta l'atto di trasformazione alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative.
Normativa: artt.2343-ter, 2500-ter, c.c.
(Massima n. 9 elaborata dal Consiglio Notarile di Napoli)
TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI - CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ CHE SI TRASFORMA SUPERIORE AL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO ATTESTATO NELLA RELAZIONE DI STIMA - RIDUZIONE DEL CAPITALE A TALE VALORE IN SEDE DI TRASFORMAZIONE - NECESSITÀ - INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 2306 C.C.
Nelle trasformazioni di società di persone in società di capitali, ferma la necessità di rispettare l'ammontare minimo fissato dalla legge, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione non può essere superiore al valore del patrimonio netto attestato nella relazione di stima, cosicché il capitale sociale della società che si trasforma, ove maggiore, deve essere contestualmente ridotto fino all'importo di detto valore, senza che trovi all'uopo applicazione l'art. 2306 c.c.
Normativa: artt.2306, 2343, 2464, 2500-ter, c.c.
(Massima elaborata dal Consiglio Notarile di Napoli 12)