LEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO IN ITALIA DELLA SEDE DI SOCIETA’ ESTERA CON MUTAMENTO DELLA “LEX SOCIETATIS”
Si ritiene ammissibile il trasferimento in Italia della sede legale di una società costituita in uno Stato estero con contemporaneo suo assoggettamento all'ordinamento giuridico italiano (c.d. mutamento della "lex societatis") e adozione di una forma societaria propria del nostro ordinamento interno (c.d. "trasformazione internazionale").
Ai fini dell'iscrivibilità della società nel registro delle Imprese italiano, sarà necessario il deposito ex art. 106 l.n. presso un Notaio italiano di una copia autentica dell’atto estero di trasferimento della sede in Italia (munito, ove necessario, della apostille ai sensi della convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero della legalizzazione), debitamente tradotta ed asseverata.
Il notaio depositario potrà effettuare l’iscrizione nel Registro imprese solo dopo aver effettuato con esito positivo il controllo di legalità.
L’atto di trasferimento in Italia di una società costituita all’estero potrà anche essere ricevuto direttamente da un notaio italiano, conformemente alle leggi degli Stati interessati ex art. 25 della L. 218/95.
Normativa: artt. 106 l.not., 25 della L. 218/95.
(Massima E.C.1. – 1° pubbl. 9/14 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
CONTROLLO DEL NOTAIO DEPOSITARIO DI ATTO ESTERO AI FINI DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI UNA SOCIETA’ PROVENIENTE DA UN ORDINAMENTO STRANIERO
Al notaio depositario di un atto di trasferimento in Italia di società di capitali estera, con contemporaneo assoggettamento all’ordinamento interno, è affidato il controllo di legalità di cui all’art. 2436 c.c.. Egli, pertanto, potrà procedere all'iscrizione nel competente registro delle imprese della società trasferita, solo dopo aver verificato che la stessa, assumendo la forma di una società italiana, abbia tutti i requisiti essenziali richiesti dalla normativa interna per il tipo societario adottato.
Qualora tale verifica si concluda con esito negativo, il notaio non potrà procedere all’iscrizione fino a quando l'assemblea della società non provveda all'adeguamento dello statuto alle disposizioni inderogabili della legge italiana (ex art. 25, comma 3, L. 218/95), al fine di conformare la società ad uno dei modelli tipizzati dal nostro ordinamento. Tale adeguamento potrà essere contestuale all’atto di deposito della delibera estera di trasferimento della sede sociale in Italia, come anche successivo a tale deposito.
In caso di rifiuto di iscrizione il notaio dovrà comunque dare comunicazione agli amministratori ex art. 2436, comma 3, c.c. al fine di consentirgli di attivare i rimedi previsti da detta disposizione.
Si ritiene che i conservatori degli archivi notarili, pur legittimati a ricevere in deposito e conservare gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in uno Stato estero prima di farne uso nello Stato italiano (art. 106 l.n.), non possano ricevere in deposito atti costitutivi o modificativi di società di capitali formati all’estero, non essendo investiti della funzione di controllo di legalità di cui agli artt. 2330, comma 1, e 2436, comma 1, c.c., richiamati anche in materia di s.r.l. e di cooperative. (vedi orientamento A.A.5)
Nel caso di società di persone, il notaio italiano dovrà rifiutarsi di ricevere in deposito l’atto estero di trasferimento in Italia di società straniera con mutamento della lex societatis qualora non ricorrano le condizioni previste dalla legge, poiché per dette società il controllo di legalità avviene ex ante, tant’è che l’iscrizione nel registro imprese può avvenire anche su richiesta dei soli amministratori o dei soci ai sensi dell’art. 2296 c.c..
Normativa: art. 25, comma 3, L. 218/95
(Massima E.C.2. – 1° pubbl. 9/14 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
CONTROLLO DELL’EFFETTIVITA’ DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA’ ESTERA CHE SI TRASFERISCE IN ITALIA
Per poter iscrivere nel registro imprese italiano una società proveniente dall’estero che si sia “trasformata” in società di capitali italiana, occorre verificare l’effettività del suo capitale sociale.
Tale verifica non è necessaria per quei tipi di società il cui capitale si sia formato in uno Stato comunitario che abbia recepito le direttive U.E. in tema di formazione e verifica del capitale (stima dei conferimenti).
Nelle altre ipotesi, invece, sarà necessario verificare l'effettiva consistenza del capitale attraverso uno dei procedimenti previsti dall’art. 2500-ter, comma 2, c.c.
Normativa: art. 2500-ter, comma 2, c.c.
(Massima E.C.3. – 1° pubbl. 9/14 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)