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SEDE

DETERMINAZIONE DELL’INDIRIZZO DELLA SEDE NELLO STATUTO

I soci, nonostante il disposto degli artt. 2328 e 2463 c.c. che richiedono soltanto l’indicazione in statuto del comune ove è posta la sede, possono se ne hanno interesse indicare nello statuto oltre al comune anche l’indirizzo completo; in questo caso, per successive modifiche dell’indirizzo nell’ambito dello stesso comune, le società non possono procedere mediante la semplice dichiarazione dell’organo amministrativo ex art. 111 ter disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, ma sarà necessaria la delibera assembleare di modifica dello statuto.

Normativa: artt. 2328 e 2463 c.c. e 111 ter disp. att. c.c.
(Massima E.A.1 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

APPLICABILITÀ DELL’ART. 2365, COMMA 2, C.C., ALLE S.R.L.

Non è applicabile alle società a responsabilità limitata la disposizione dell’art. 2365, comma 2, c.c., e pertanto non è possibile prevedere negli statuti di s.r.l. la competenza dell’organo amministrativo per l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie e per il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale (riservate nella s.r.l. alla competenza esclusiva dell’assemblea dei soci a sensi dell’art. 2479, commi 2 e 4, c.c.).

Normativa: artt. 2365, 2° comma, c.c.
(Massima E.A.1 E.A.2D 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

SEDI ATIPICHE

Gli artt. 2328 e 2463 c.c., in relazione anche al disposto degli artt. 46 c.c. e 91 legge fall., impongono l’indicazione, nell’atto costitutivo, della sede della società, senza consentire in alcun modo che possa indicarsi anche un diverso tipo di sede principale (“amministrativa”, “operativa” e simili) per cui la previsione di sedi non secondarie diverse da quella c.d. legale, in quanto suscettibile tra l’altro di ingenerare incertezze e confusione per i terzi, non è legittima e quindi non è iscrivibile nel registro imprese.

Normativa: artt. 2328, 2463, 46 c.c. e 91 legge fall.
(Massima E.A.1 E.A.3 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

SEDE DELLA LIQUIDAZIONE

Poiché le società possono avere un’unica sede principale la configurazione di una sede della liquidazione diversa da quella legale è illegittima. Nel caso che si voglia porre la sede della società in liquidazione in un luogo diverso da quello in cui era posta prima della liquidazione occorre procedere nelle forme di legge trasferendo la sede legale.

Normativa: artt. 2328 e 2463
(Massima E.A.1 E.A.4 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)