RIDUZIONE REALE DEL CAPITALE SOCIALE
La riduzione reale del capitale di cui all’art. 2482 c.c., non è più legata al requisito dell’esuberanza del capitale rispetto all’oggetto sociale. Essa può essere deliberata senza obbligo di motivazione.
Normativa: art. 2482 c.c.
(Massima n. I.G.6 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
RIDUZIONE "EFFETTIVA" DEL CAPITALE SOCIALE NELLA S.R.L. (ART. 2482 C.C.)
La riduzione "effettiva" del capitale della s.r.l., ai sensi dell'art. 2482 c.c., può es-sere deliberata senza indicarne motivazioni e fini.
Normativa: art. 2482 c.c.
(Massima n. 35 pubblicata il 19 novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE - EFFICACIA ED ESEGUIBILITÀ
In caso di riduzione volontaria del capitale a sensi dell’art. 2482 c.c. bisogna distinguere tra efficacia della decisione e sua eseguibilità:
- per quanto riguarda l’efficacia, anche in questo caso si applica la disciplina generale dettata dall’art. 2436, comma 5, c.c. (richiamato dall’art. 2480 c.c.), che non viene derogata dalla disposizione in commento; pertanto la decisione di riduzione volontaria del capitale produrrà i suoi effetti subito dopo la iscrizione al registro imprese;
- per quanto riguarda la eseguibilità della decisione, una volta che la stessa sia divenuta efficace, si applica la specifica disciplina dettata dall’art. 2482, comma 2, c.c., in base alla quale la decisione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.
Da ciò discende che:
- una volta avvenuta l’iscrizione al registro imprese della decisione di riduzione volontaria del capitale, producendo la stessa tutti i suoi “effetti”, il capitale da indicare nello statuto, negli atti della società, e che dovrà risultare anche dal registro imprese medesimo, dovrà essere il capitale nel suo minor importo, quale risulta dalla riduzione; per gli stessi motivi in caso di riduzione del capitale al di sotto dei 120.000 euro, qualora non sussistano le altre condizioni poste dall’art. 2477 c.c., non sarà obbligatorio il collegio sindacale sin dalla data di iscrizione della decisione al registro imprese;
- l’importo della riduzione potrà essere materialmente distribuito ai soci (o i soci saranno definitivamente liberati dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti) solo dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla data di iscrizione al registro imprese della decisione, sempreché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.
Normativa: artt. 2436, 2480 e 2482
(Massima n. I.G.21- 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE - MODALITÀ DI ATTUAZIONE
In caso di riduzione volontaria del capitale a sensi dell’art. 2482 c.c. la decisione può essere attuata, oltre che mediante il rimborso ai soci o la loro liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, anche mediante l’imputazione ad apposita riserva dell’importo della riduzione.
Ovviamente anche nel caso di specie si applicano le disposizioni di cui all’art. 2482, commi 2 e 3, c.c.
Normativa: art. 2482 c.c.
(Massima n. I.G.22 - 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)