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RECESSO DA SOCIETA’ DI PERSONE
RECESSO CONSENSUALE DA SOCIETA' DI PERSONE
1. I soci di una società di persone possono convenire in ogni tempo la risoluzione del rapporto associativo con uno fra essi, anche qualora non si sia verificata alcuna causa legale o convenzionale di recesso.
2. In tal caso, qualora la liquidazione avvenga mediante le riserve, la partecipazione del socio uscente si accresce agli altri soci in proporzione alla loro quota, e la cessazione del rapporto sociale avrà efficacia immediata.
3. Nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice, qualora per liquidare la quota sia necessario ridurre il capitale sociale, troverà applicazione l’art. 2306 c.c., con la conseguenza che l’opposizione impedisce la liquidazione.
4. Nella società semplice, lo scioglimento convenzionale del rapporto sociale relativamente a un socio è sempre immediatamente efficace, non trovando applicazione l’art. 2306 c.c.
Normativa: art. 2306 c.c.
(Massima n. 54/2015, elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)
RECESSO CONSENSUALE DA SOCIETA' DI PERSONE
1. I soci di una società di persone possono convenire in ogni tempo la risoluzione del rapporto associativo con uno fra essi, anche qualora non si sia verificata alcuna causa legale o convenzionale di recesso.
2. In tal caso, qualora la liquidazione avvenga mediante le riserve, la partecipazione del socio uscente si accresce agli altri soci in proporzione alla loro quota, e la cessazione del rapporto sociale avrà efficacia immediata.
3. Nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice, qualora per liquidare la quota sia necessario ridurre il capitale sociale, troverà applicazione l’art. 2306 c.c., con la conseguenza che l’opposizione impedisce la liquidazione.
4. Nella società semplice, lo scioglimento convenzionale del rapporto sociale relativamente a un socio è sempre immediatamente efficace, non trovando applicazione l’art. 2306 c.c.
Normativa: art. 2306 c.c.
(Massima n. 54/2015, elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)