INDIVIDUAZIONE DEI CREDITORI AVENTI DIRITTO AD OPPORSI AD UNA FUSIONE O SCISSIONE E DOCUMENTAZIONE DELL’EVENTUALE CONSENSO O PAGAMENTO DEI MEDESIMI IN IPOTESI DI OPERAZIONE ANTICIPATA
In mancanza di un metodo univoco, tipico e certo che consenta:
a) l’individuazione completa dei creditori aventi diritto ad opporsi ad una determinata fusione o scissione;
b) la quantificazione esatta e aggiornata dei loro crediti;
c) la documentazione dell’eventuale consenso prestato da detti creditori ad una fusione o scissione anticipata o del pagamento dei medesimi;
si ritiene preferibile che tali individuazione, consenso o pagamento vengano fatti constare da una attestazione - con elencazione analitica - formata dagli amministratori delle società partecipanti, ciò in quanto l’art. 2629 c.c., sanzionando gli amministratori che effettuano fusioni o scissioni cagionando danni ai creditori, pone implicitamente a carico dei medesimi amministratori l’obbligo di verifica delle condizioni che legittimano una fusione o scissione anticipata.
Normativa: artt. 2503 e 2629 c.c.
(Massima n. L.C.1 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
DEPOSITO BANCARIO A GARANZIA DEI CREDITORI LEGITTIMANTE UNA FUSIONE O UNA SCISSIONE ANTICIPATA - EQUIPARAZIONE A DETTO DEPOSITO DI UNA FIDEIUSSIONE BANCARIA
La nuova formulazione dell’art. 2503 c.c. ha definitivamente chiarito che il deposito presso una banca della somme necessarie al pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ad una fusione o scissione anticipata legittima l’attuazione di dette operazioni solo qualora faccia venir meno il diritto di opposizione, il che avviene quando:
- l’importo del deposito non sia inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso;
- le somme depositate siano vincolate fino alla naturale scadenza dei crediti, salva la dichiarazione dei terzi creditori di non voler profittare di tale deposito.
Poiché il deposito di somme di denaro presso una banca ha natura di deposito irregolare si ritiene del tutto equivalente a detta forma di garanzia il rilascio di una fideiussione bancaria (intesa come contratto autonomo di garanzia) avente caratteristiche analoghe al deposito, e quindi:
- sia escutibile a prima richiesta e senza eccezioni;
- l’importo garantito non sia inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso;
- abbia scadenza coincidente con quella naturale dei crediti, salva la facoltà per i terzi creditori di rinunciare a detta garanzia.
Non sono equivalenti al deposito bancario fideiussioni rilasciate da soggetti diversi dalle banche.
Normativa: art. 2503 c.c.
(Massima n. L.C.2 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
FUSIONE O SCISSIONE ANTICIPATE IN FORZA DELLA RELAZIONE DI UNA SOCIETÀ DI REVISIONE ATTESTANTE CHE NON SONO NECESSARIE GARANZIE A TUTELA DEI CREDITORI
Al fine di procedere ad una fusione o scissione anticipata è sempre ammissibile, anche nei casi semplificati in cui non si applica l’art. 2501 sexies c.c., che venga formata da un’unica società di revisione una relazione asseverante che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione o scissione renda non necessarie garanzie a tutela dei creditori ai sensi dell’ultima parte del comma 1 dell’art. 2503 c.c.
La nomina dell’unica società di revisione spetta alle società partecipanti, salvo che la società incorporante, la società beneficiaria o la società risultante dalla fusione sia una spa o sapa, nel qual caso la nomina compete al tribunale.
Normativa: artt. 2503 e 2501 sexies c.c.
(Massima n. L.C.3 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
DEPOSITO DELLE SOMME IN CASO DI FUSIONE O SCISSIONE ANTICIPATA.
Al fine di consentire il perfezionamento dell'atto di fusione o di scissione prima del termine per l'opposizione dei creditori (art. 2503, comma 1, c.c.), il deposito delle somme a garanzia dei creditori deve essere vincolato sino alla scadenza del termine medesimo e deve prevedere che il vincolo perduri sino all'estinzione del debito, relativamente ai crediti vantati da coloro che facciano opposizione, qualora il tribunale ritenga fondato il pericolo di pregiudizio per i creditori, ai sensi dell'art. 2445, comma 4, c.c..
All'ulteriore fine di precludere ai creditori, che non siano stati pagati o che non abbiano dato il consenso, la facoltà di fare opposizione, come previsto dall'art. 2503, comma 2, c.c., è invece necessario che il deposito delle somme sia vincolato sino all'estinzione dei debiti corrispondenti.
Normativa: artt.2445, 2503, c.c.
(Massima n.57 POST RIFORMA elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano)