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DECISIONI DEI SOCI

CLAUSOLE STATUTARIE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA (ARTT. 2371 E 2479-BIS C.C.)

Sono conformi agli artt. 2371 e 2479-bis, comma 4, c.c. le clausole statutarie che, fermo restando il criterio residuale della nomina del presidente dell'assemblea da parte degli intervenuti, individuano tale figura:

- mediante associazione ad una carica sociale (es. amministratore unico, presi-dente o componente di un organo collegiale, liquidatore, direttore generale)
- mediante indicazione nominativa o rinvio a designazione da parte di soggetto determinato o determinabile (siano o no i designati e i designanti soci, titolari di cariche sociali o terzi estranei)
- mediante qualsiasi altro criterio idoneo ad assicurarne la determinabilità in o-gni assemblea sociale.
Alla condizione dell'assenza del primo indicato, che porta all'attribuzione della carica di presidente ad un indicato in subordine, va equiparata in via interpretativa, quand'anche non sia esplicitato nella clausola, ogni ipotesi di impedimento e/o di rifiuto di assunzione della carica da parte del primo indicato, pur presente in assemblea.

Normativa: artt. 2371 e 2479 bis c.c.
(Massima n. 83 pubblicata il 22 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

SEGRETARIO NELLE ASSEMBLEE

Nelle assemblee di srl la figura del segretario che assiste il presidente non è prevista da alcuna norma. La materia può essere pertanto liberamente disciplinata dallo statuto, sia nel senso di prevedere (sempre o in alcuni casi) la nomina di un segretario, sia nel senso di inibirla, riservando la verbalizzazione al presidente.
In assenza di specifiche previsioni statutarie deve ritenersi che il potere di verbalizzazione spetti al presidente, e che il medesimo possa comunque nominare un segretario o proporre all’assemblea di effettuare tale nomina.
In ogni caso il segretario non può essere nominato quando il verbale debba essere redatto da notaio.

Normativa: art. 2479 bis c.c.
(Massima n. I.B.26 - - 1° PUBBL. 9/10 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

TEMPI E REGOLE PER LA FORMAZIONE DEL VERBALE DI ASSEMBLEA.

La verbalizzazione dell'assemblea interviene in un tempo successivo alla conclu-sione dei lavori assembleari e non deve necessariamente essere fatta subito dopo lo scioglimento dell'assemblea, fermo restando che la verbalizzazione dovrà avvenire nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazio-ne delle deliberazioni assembleari.
Il verbale per atto notarile deve essere iscritto nel repertorio del notaio verbaliz-zante nel giorno della sua redazione e non in quello in cui si è tenuta l'assemblea.
La funzione del verbale e la valutazione degli interessi tutelati da una corretta verbalizzazione inducono a ritenere che il verbale redatto da notaio possa essere sotto-scritto dal solo notaio verbalizzante e che non sia richiesta a pena di invalidità la sotto-scrizione del presidente dell'assemblea.
Pertanto, in ordine alla nullità delle deliberazioni assembleari per mancanza di verbalizzazione, va precisato che non si considera mancante il verbale se esso, oltre a contenere la data della deliberazione e il suo oggetto, sia sottoscritto dal presidente dell'assemblea o dal presidente del consiglio di amministrazione o dal presidente del consiglio di sorveglianza e dal segretario nel caso di verbale redatto per atto privato ov-vero dal solo notaio nel caso di verbale redatto per atto pubblico.
L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale viene sanata da una verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La nozione stessa di verbalizzazione richiede però che il soggetto che redige il documento verbale (sia esso un atto privato o un atto notarile) sia stato presente all'assemblea il cui svolgimento viene do-cumentato con il verbale.
La specificità del verbale di assemblea induce a ritenere non applicabili al documento notarile alcune delle prescrizioni dettate dall'art. 47 all'art. 59 della legge notarile (16.2.1913 n. 89) con particolare riferimento alla necessità dell'assistenza dei testimoni o della rinuncia agli stessi (art. 50 legge notarile), e a quella della lettura dell'atto al pre-sidente o all'assemblea. Nel caso in cui gli interventi in assemblea siano svolti in una lin-gua non compresa dal verbalizzante, essi dovranno essere tradotti in modo da assicurare al soggetto verbalizzante la comprensione dell'intervento, senza però vincoli formali, non applicandosi al verbale gli artt. 55, 56 e 57 della legge notarile.

Normativa: artt. 2375 e 2479 bis c.c.
(Massima N. 45 Pubblicata Il 19 Novembre 2004 Elaborata Dal Consiglio Notarile Di Milano)

CLAUSOLE STATUTARIE SUL LIBRO DEI SOCI NELLA S.R.L. DOPO IL D.L. 29 NOVEMBRE 2008 N. 185.

L'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci nelle s.r.l. non ne impedisce la facoltativa adozione per scelta statutaria.

Sono valide ed efficaci le clausole statutarie che, pur dopo l'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci nella s.r.l., subordinino l'efficacia delle cessioni di quote nei confronti della società e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali alla iscrizione nel libro dei soci facoltativamente istituito o mantenuto, ferma restando la necessità di previamente assolvere all'obbligo del deposito nel registro delle imprese di cui all'art. 2470 c.c.

Le clausole statutarie relative al libro dei soci, già esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 2470 c.c., se non si riducono a meri rinvii alla legge recettivi delle modifiche intervenute, rimangono in vigore con l'efficacia desumibile in via interpretativa dal tenore delle stesse clausole: esse pertanto sono idonee a mantenere all'iscrizione nel libro dei soci la funzione di regola organizzativa per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali soltanto se il testo delle medesime clausole ricollega a quella iscrizione l'efficacia della cessione nei confronti della società e/o la legittimazione all'esercizio di almeno uno dei diritti connessi alla quota ceduta.

Normativa: Artt. 2470, 2478 E 2479 BIS C.C.
(Massima n. 115 pubblicata il 10 marzo 2009 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

La presentazione del bilancio ai soci nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, o nel maggior termine di cui all’art. 2364 c.c., deve essere intesa come presentazione “per l’approvazione”, pertanto entro detti termini deve essere convocata l’assemblea dei soci avente all’ordine del giorno la proposta di approvazione del bilancio ovvero, se così previsto dallo statuto, avviata la procedura per la formazione del consenso espresso per iscritto relativamente a detta proposta di approvazione.

Normativa: art. 2364 c.c.
(Massima n. I.B.5 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CLAUSOLA STATUTARIA ILLECITA, INTRODOTTA CON DELIBERA NON PIÙ IMPUGNABILE, E SUCCESSIVE DECISIONI A TALE CLAUSOLA CONFORMI

Sono invalide, in quanto non conformi alla legge, le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci adottate sulla base di un procedimento conforme a clausola statutaria illecita, introdotta con precedente deliberazione assembleare nulla per illiceità dell'oggetto, benché non più impugnabile per decorrenza del termine triennale previsto dalla legge.

Normativa: artt. 2379 e 2479 ter c.c.
(Massima n. 13 pubblicata il 18 marzo 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)