ISCRIZIONE PARZIALE DI DELIBERE
È ammissibile che il notaio verbalizzante più modifiche dello statuto (deliberate in un’unica assemblea) proceda ad una iscrizione parziale avente ad oggetto le sole modifiche per le quali ritenga verificato l’adempimento delle condizioni previste dalla legge. In questo caso le delibere non iscritte non devono avere alcuna influenza o collegamento con quelle iscritte.
Normativa: art. 2436 c.c.
(Massima B.A.1 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
LIMITI AL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ DEL NOTAIO
Il controllo di legittimità affidato al notaio dall’art. 2436 c.c. è riferito esclusivamente alle modifiche dello statuto, pertanto non sono soggetti a detto controllo, anche se ricevute per atto pubblico:
a) le delibere di nomina o sostituzione dei liquidatori;
b) le delibere con le quali l’assemblea straordinaria approva la proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
c) le delibere delle assemblee degli obbligazionisti di nomina del rappresentante comune, o quelle con le quali l’assemblea degli obbligazionisti si esprime sulle modifiche di alcune condizioni del prestito obbligazionario.
Normativa: art. 2436 c.c.
(Massima B.A.2- 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
SINDACATO DI LEGITTIMITÀ SU CLAUSOLE NON OGGETTO DI MODIFICA
Il notaio non può rifiutare l’iscrizione di una delibera di modifica dello statuto, ai sensi del terzo comma dell’art. 2436 c.c., con riferimento a clausole statutarie non oggetto della delibera e già contenute nel testo dello statuto precedentemente iscritto nel registro delle imprese.
Normativa: art. 2436 c.c.
(Massima B.A.3 -1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
DELIBERAZIONI DI ASSEMBLEA DI SOCIETÀ DI CAPITALI CON PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA DELLA VERBALIZZAZIONE NOTARILE — ASSENZA DELLA VERBALIZZAZIONE DEL NOTAIO — NULLITÀ EX ART. 2379, COMMA 1, C.C. — NECESSITÀ DEL VERBALE DI CONFERMA EX ART. 2379-BIS, COMMA 2, C.C..
La deliberazione di una società di capitali, per le ipotesi in cui sia prescritta la verbalizzazione notarile (come nel caso delle delibere modificative dello statuto sociale), ove intervenga in assenza di tale verbalizzazione deve ritenersi affetta da nullità riconducibile alla previsione di cui all'art. 2379, comma 1, c. c. (nullità per "mancanza di verbale). La mancata verbalizzazione notarile, infatti, determina un vizio del procedimento relativo all'insostituibile controllo sulla legittimità e legalità del procedimento medesimo ed in ordine all'esito del deliberato ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e quindi ai fini dell'affidamento dei terzi.
L'attuale formulazione dell'art. 138-bis della L. n. 89 / 1913 imputa al notaio la violazione dell'art. 28 della medesima legge allorché lo stesso iscriva nel Registro delle Imprese delle deliberazioni di società di capitali quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, stabilendo le connesse gravi sanzioni. Ciò implica che il verbale notarile sia un momento del più complesso iter che conduce alla corretta iscrizione del fatto delibera, senza del quale l'iscrizione non manifesta (soltanto) la lesione data dalla "mera" circostanza dell'assenza del documento probatorio del fatto "delibera", quanto piuttosto la ben più grave violazione corrispondente al mancato esercizio dei poteri di controllo che l'ordinamento ha considerato irrinunziabili.
Consegue che, in caso di verbalizzazione successiva all'assunzione di una delibera viziata da nullità del tipo di quella ipotizzata (si pensi all'ipotesi di una "ricostituzione" del capitale sociale di seguito a perdite integrali, adottata senza verbale notarile, ma illegittimamente iscritta nel Registro delle Imprese), il notaio debba avvalersi del disposto del secondo comma dell'articolo 2379-bis c.c. a mente del quale l'invalidità per mancanza di verbale può essere sanata mediante (regolare) verbalizzazione eseguita "prima dell'assemblea successiva".
Normativa: artt.2379, 2379 bis c.c
(Massima n. 5 del Comitato Notarile della Regione Campania il giorno 27 maggio 2011)
MODIFICAZIONI PARZIALI DI STATUTO CONTENENTE CLAUSOLE IN CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE.
Anche dopo il 30 settembre 2004 possono essere legittimamente deliberate modifiche statutarie pur senza avere prima o contestualmente rimosso dallo statuto le clausole nulle, ivi incluse quelle che siano divenute tali per contrasto con norme imperative introdotte dalla Riforma.
Il notaio può pertanto legittimamente allegare al verbale assembleare un testo di statuto aggiornato in conformità alla deliberazione assunta, ancorché contenente le pre-esistenti clausole in contrasto con la legge, ai fini del deposito al registro delle imprese, non trovando applicazione l'art. 223 bis, comma 6°, disp. att. c.c.
Normativa: artt. 223 bis, comma 6°, disp. att. c.c.
(Massima del 19 novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ DI DELIBERAZIONI DI SOCIETÀ ESTERE CHE ASSUMONO LA NAZIONALITÀ ITALIANA.
Il notaio italiano, presso il quale viene depositato ai sensi dell'art. 106 l.not. il verbale redatto all'estero di assemblea di società estera, che trasferisca la sede in Italia ed assuma la nazionalità italiana, è competente a verificare la legittimità dell'atto e la sussistenza delle "condizioni stabilite dalla legge" per l'iscrizione nel registro delle im-prese, nonché a depositare la domanda per l'iscrizione medesima.
Normativa: artt. 2436 c.c., 106 L.Not.
(Massima del 22 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)