CATEGORIE DI AZIONI E DIRITTO DI NOMINA DI AMMINISTRATORI E SINDACI
É legittima la clausola statutaria che attribuisce a una o più categorie di azioni, quale "diritto diverso" ai sensi dell'art. 2348 c.c., il diritto di nominare uno o più componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico.
Il numero degli amministratori, dei sindaci o membri del consiglio di sorveglianza nominabili da ciascuna categoria non deve necessariamente essere proporzionale al numero delle azioni della categoria medesima, né al numero dei voti ad esse spettanti, bensì può coincidere anche con la maggioranza o la totalità dei componenti dell'organo. Resta fermo il limite stabilito dall'art. 2351, comma 2, ult. frase, c.c., in forza del quale le azioni a voto "non pieno" (e pertanto anche quelle cui non spetta il diritto di nominare o di partecipare alla deliberazione di nomina di amministratori e sindaci) non possono comunque eccedere la metà del capitale sociale.
Il diritto di nomina rappresenta, di regola, un diritto da esercitare nell'ambito del procedimento decisionale dell'assemblea ordinaria, senza necessità di una autonoma e preventiva deliberazione dell'assemblea speciale di ciascuna categoria di azioni. E' fatta salva una diversa disposizione statutaria, con riferimento sia alle modalità e alle procedure mediante le quali viene esercitato il diritto di nomina, sia all'efficacia della nomina stessa.
Anche in mancanza di un'espressa previsione in tal senso, deve in ogni caso ritenersi assicurata all'assemblea ordinaria in seconda convocazione, con l'intervento anche di una sola azione dotata di diritto di voto, la possibilità di nominare e revocare tutti i componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 2369, comma 4, c.c.
Agli amministratori, ai sindaci e ai membri del consiglio di sorveglianza nominati nell'esercizio dei diritti spettanti a una o più categorie di azioni si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.
Normativa: artt. 2348 comma 2, 2351 commi 2, 4 e 5 c.c.
(Massima n. 142 aggiorn. 17.6.2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
DATA DI EFFICACIA DELLA CESSAZIONE DEI SINDACI
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito (art. 2400, comma 1, c.c.). In tutti gli altri casi: morte, rinunzia o decadenza, la cessazione ha effetto immediato, anche nell’ipotesi che con i sindaci supplenti non si completi il collegio sindacale.
E’ sempre possibile per uno o per tutti i sindaci in regime di prorogatio per scadenza del termine rinunciare alla carica, rendendo quindi immediatamente efficace la propria cessazione.
Qualora l’organo di controllo diventi incompleto e non sia possibile ricostituirlo integralmente, per incapacità dell’assemblea o per non reperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico, la società si scioglie.
Normativa: art. 2400, c 1, c.c.
(Massima H.E.1 - 1° pubbl. 9/06 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE - NON APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 2400, COMMA 2, C.C
Posto che la deliberazione di adozione del diverso sistema di amministrazione e controllo (dualistico o monistico) integra una causa sui generis di cessazione anticipata dei componenti degli organi di controllo, non assimilabile alla loro revoca, si ritiene che in detta ipotesi non trovi applicazione il disposto dell’art. 2400, comma 2, c.c. che subordina la revoca dei sindaci alla preventiva approvazione del tribunale.
Normativa: art. 2400, c 2, c.c.
(Massima H.E.2 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
VERBALIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ALL’ASSEMBLEA, AL MOMENTO DELLA NOMINA DEI SINDACI, DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DA ESSI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ
La comunicazione che deve essere data all’assemblea, al momento della nomina dei sindaci, degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2400 c.c., non deve obbligatoriamente risultare dal verbale di detta assemblea.
E’ comunque preferibile che il verbale dia conto dell’espletamento di tale obbligo di informazione, utilizzando anche formule sintetiche che non contengano la riproduzione analitica dell’eventuale elencazione degli incarichi resi noti all’assemblea.
Normativa: art.2400 ult. c., c.c.
(Massima H.E.3 - 1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
ATTRIBUZIONE STATUTARIA DEL CONTROLLO CONTABILE
E' legittima, sia nella spa sia nella srl, la clausola statutaria che consente all'assemblea ordinaria la scelta se affidare il controllo contabile al collegio sindacale ovvero ad un revisore contabile o ad una società di revisione.
Normativa: art.2409 bis c2, 2477 c.c.
(Massima del 18 marzo 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME SUL CONTROLLO CONTABILE.
In mancanza di una clausola statutaria dalla quale si possa desumere - espressamente o implicitamente - che il controllo contabile spetta al collegio sindacale, diviene applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la norma che prevede la nomina del revisore o della società di revisione (art. 2409-bis c.c.). Tuttavia, tenuto anche conto della mancanza di un termine entro cui la società deve provvedere a tale nomina, si deve ritenere che, fino alla deliberazione assembleare di nomina del revisore, il collegio sindacale mantenga il diritto-dovere di esercitare il controllo contabile, in virtù di un generale principio di prorogatio delle cariche e delle funzioni degli organi sociali, avallato tra l'altro dal nuovo art. 2400, comma 1, ult. frase, c.c.. Pertanto, sia in presenza di siffatta clausola statutaria, sia in caso di prorogatio delle funzioni, appare pienamente legittima - anche al fine di contestuali o successive deliberazioni sul capitale sociale ovvero di deliberazioni che presuppongono una situazione patrimoniale di riferimento (ad es. al fine di valutare la capienza del limite quantitativo di emissione di obbligazioni) - l'approvazione del bilancio d'esercizio (o, in quanto compatibile, di un bilancio infrannuale) corredato della sola relazione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2429 c.c., comprensiva del giudizio di cui all'art. 2409-ter c.c..
Normativa: art.2409 bis e ss. c.c.
(Massima del 9 dicembre 2003 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
VARIAZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNANCE - PASSAGGIO DAL SISTEMA TRADIZIONALE A QUELLO MONISTICO - CLAUSOLA STATUTARIA SUL CONTROLLO CONTABILE EX ART. 2409 BIS, COMMA 3, C.C. - INCOMPATIBILITÀ AUTOMATICA
Con il passaggio al sistema di amministrazione e controllo “monistico” dal sistema tradizionale (c.d. “ordinario”) di società per azioni il cui statuto, conformemente all'art. 2409 bis, comma 3, c.c., rimetta il controllo contabile al Collegio Sindacale, interviene una situazione di incompatibilità assoluta ed automatica, dal momento che nelle società per azioni di tipo monistico il controllo contabile è inderogabilmente demandato ad un revisore contabile o ad una società di revisione (l'art. 2409 noviesdecies c.c. rinvia ai commi 1 e 2 dell'art. 2409 bis c.c. e non già invece al comma 3).
Ne consegue:
a) che il Collegio Sindacale cessa - pur sempre a far data dal momento in cui la variazione di sistema avrà effetto (art. 2380, comma 2, c.c.) - senza che ciò comporti “revoca” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c.;
b) che l'assemblea dei soci, all'atto della delibera di variazione del sistema di amministrazione e controllo potrà, ricorrendo tutti i presupposti all'uopo fissati dall'art. 2409 quater c.c., conferire l'incarico del controllo contabile al revisore/società di revisione ovvero demandare tale decisione di conferimento dell'incarico ad una successiva assemblea ordinaria.
Normativa: art.2409 bis c.c.
(Massima H.E.4 - 1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
VARIAZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNANCE - PASSAGGIO DAL SISTEMA MONISTICO A QUELLO TRADIZIONALE - CONTROLLO CONTABILE – INCOMPATIBILITÀ AUTOMATICA - ESCLUSIONE
Con il passaggio dal sistema di amministrazione e controllo monistico al sistema tradizionale (od “ordinario”) di società per azioni il cui statuto, recependo l'art. 2409 bis, commi 1 e 2, c.c., rimetta il controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione, non interviene alcuna situazione di incompatibilità assoluta ed automatica del revisore in carica, dal momento che sia nelle società per azioni di tipo monistico che in quelle tradizionali il controllo contabile è normativamente demandato ad un revisore contabile o ad una società di revisione (invero la regola di sistema è la medesima: l'art. 2409 bis, comma 1, c.c., richiamato dall'art. 2409 noviesdecies c.c. per il monistico).
Ne consegue che, ove in conseguenza della variazione del sistema di governance la società per azioni intenda rimettere il controllo contabile al Collegio Sindacale - nel presupposto che sussistano tutti i requisiti di cui all'art. 2409 bis, comma 3, c.c. - l'assemblea dei soci, all'atto della delibera di variazione del sistema di amministrazione e controllo, dovrà modificare in tal senso lo statuto sociale.
Tale modifica statutaria - perfettamente aderente al dettato normativo -non costituisce “revoca” dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409 quater c.c.
Normativa: art. 2409 bis, 2409 quater c.c.
(Massima H.E.5 - 1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)