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AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO

AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE IN MISURA NON PROPORZIONALE

E’ legittimo, con il consenso di tutti i soci, deliberare l’aumento gratuito del capitale imputandolo alle partecipazioni in misura non proporzionale, modificando in tal modo il rapporto tra le singole quote di partecipazione.

Il disposto dell’art. 2481 ter, comma 2, c.c., è infatti applicabile alle sole delibere adottate a maggioranza.

Normativa: art. 2481 ter c.c.
(Massima n. I.G.31 - 1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE MEDIANTE UTILIZZO DELLA RISERVA LEGALE

Deve ritenersi ammissibile la delibera di aumento gratuito del capitale sociale da attuarsi mediante imputazione allo stesso, in tutto o in parte, della riserva legale, senza distinzione tra la parte di tale riserva ricompresa nei limiti del 20% del capitale e l'eventuale parte eccedente tale limite.

Normativa: art. 2481 ter c.c.
(Massima n. I.G.47 - 1° pubbl. 9/12 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

RISERVE SOPRAVVENUTE UTILIZZABILI PER L’AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE E SITUAZIONE PATRIMONIALE AGGIORNATA

Non è necessaria la redazione di una situazione patrimoniale aggiornata nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, essendo all’uopo sufficiente l’attestazione dell’organo amministrativo che non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la redazione ed approvazione del bilancio di esercizio.
Tuttavia, qualora si volessero utilizzare per l’aumento gratuito di capitale riserve formatesi successivamente alla data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato (ad es. versamenti soci in conto aumento capitale o riserve sovrapprezzo quote), sarà necessaria la predisposizione da parte degli amministratori e l’approvazione da parte dell’assemblea di una situazione patrimoniale aggiornata redatta secondo i criteri del bilancio di esercizio.
In tale ultimo caso, peraltro, saranno utilizzabili per l’aumento gratuito solo quelle poste che possono essere qualificate come “riserve” anche prima della chiusura dell’esercizio sociale, in quanto già definitivamente acquisite al patrimonio della società (come la riserva versamenti soci in conto aumento capitale o la riserva sovrapprezzo quote), e non quelle poste che non possono qualificarsi come “riserva” prima della chiusura dell’esercizio: tali sono gli utili conseguiti dalla data di chiusura dell’esercizio precedente (c.d. “utili di periodo”), che, secondo il letterale tenore del comma 4 dell’art. 2433-bis c.c., non possono considerarsi riserva disponibile.

Normativa: art. 2433 bis e 2481 ter
(Massima N. I.G.48 - 1° Pubbl. 9/14 elaborata dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)