AUMENTO DI CAPITALE DELEGATO ALL’ORGANO AMMINISTRATIVO
L’attribuzione all’organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2481 c.c. richiede la determinazione dei limiti e delle modalità dell’esercizio. Fra i limiti, in considerazione dell’eccezionalità dell’attribuzione di tale potere all’organo amministrativo nonché della non sopprimibilità della competenza dei soci ai sensi dell’art. 2479 c.c., deve intendersi ricompreso necessariamente - oltreché un limite quantitativo da intendersi come fissazione di un limite massimo numericamente determinato - anche un limite temporale.
Normativa: artt. 2479 e 2481 c.c.
(Massima n. I.G.18 - 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
AUMENTO DELEGATO DEL CAPITALE SOCIALE NELLA S.R.L.
La disposizione dell'atto costitutivo di s.r.l. che attribuisce agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2481, comma 1, c.c., può fissare liberamente i limiti quantitativi e temporali della delega, senza che, in relazione a questi ultimi, trovi applicazione quanto disposto dall'art. 2443 c.c. per l'analoga fattispecie nella s.p.a..
E' legittima l'attribuzione agli amministratori della facoltà di decidere un aumento del capitale sociale non offerto a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni da essi detenute, a fronte di conferimenti sia in denaro che in natura, purché l'atto costitutivo ne determini, in ossequio allo stesso art. 2481, comma 1, c.c., limiti e modalità di esercizio. In tal caso, il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2481-bis, comma 1, ult. periodo, c.c., spetta (nei termini e con le modalità disciplinati dall'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2473, comma 1, c.c.) a tutti i soci cui non venga offerto il diritto di opzione in sede di aumento di capitale deciso dagli amministratori.
La facoltà degli amministratori di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2481, comma 1, c.c., può essere introdotta con una modificazione dell'atto costitutivo, con le ordinarie maggioranze previste dalla legge o dall'atto costitutivo medesimo.
Normativa: art. 2481 c.c.
(Massima n. 75 pubblicata il 22 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
AUMENTO DELEGATO DEL CAPITALE SOCIALE ED ESERCIZIO DELLA DELEGA
La delega per l'aumento del capitale sociale, sia nella s.p.a. (art. 2443 c.c.) sia nella s.r.l. (art. 2481 c.c.), salvo che non contenga particolari limiti fissati dai soci (in sede di atto costitu-tivo o di deliberazione di modifica dello statuto) al momento del suo conferimento, permette all'organo amministrativo di:
14. deliberare l'aumento del capitale sociale sino alla data ultima della sua scadenza, così varando un'operazione che si concluderà oltre il termine finale previsto nella delega stessa;
15. esercitare il potere delegato in una o più volte, avendo come parametri di riferimento per le successive deliberazioni di aumento i limiti (massimi, di importo e di durata) fissati nella delega ed il capitale già sottoscritto (o quello già deliberato) in occasione delle precedenti tranches (rispettivamente se già scadute o meno);
decidere sulla inscindibilità o scindibilità dell’aumento, anche con riferimento all’efficacia delle sottoscrizioni (cosiddetta scindibilità di secondo grado).
Normativa: artt. 2443 e 2481 c.c.
(Massima n. 27/2012 elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Firenze)
LIMITI TEMPORALI DELL’ATTRIBUZIONE ALL’ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA FACOLTÀ DI AUMENTARE IL CAPITALE
La durata dell’attribuzione all’organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2481 c.c. non è inderogabilmente quella prevista dall’art. 2443 c.c. per le s.p.a. Detto termine potrà quindi essere superiore, ma andrà comunque mantenuto entro convenienti limiti di tempo.
Normativa: artt. 2443 e 2481 c.c.
(Massima n. I.G.19- 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
AUMENTO DI CAPITALE DELEGATO MEDIANTE MODIFICA DELL’ATTO COSTITUTIVO.
Nonostante il tenore letterale dell’art. 2481 c.c., la delega all’organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi del predetto articolo può essere attribuita non solo in sede di atto costitutivo, ma anche di successiva modifica dello stesso.
Normativa: art. 2481 c.c.
(Massima n. I.G.20 - 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)