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ASSEMBLEE DELLE SPA

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NELLE S.P.A.

Lo statuto di s.p.a. non può contemplare in via esclusiva modalità di convocazione rivolte indistintamente alla generalità dei soci diverse dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o dalla pubblicazione in almeno un quotidiano indicato nello statuto stesso. E' invece rimessa all'autonomia negoziale l'individuazione delle modalità di convocazione "ad personam", purché si tratti di "mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento" e purché la comunicazione avvenga almeno otto giorni prima dell'assemblea. In tale ambito sono da ritenersi legittime sia le clausole che individuano specifiche modalità di convocazione, sia le clausole che prevedono genericamente che l'avviso di convocazione possa essere inviato, con "mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento", al recapito comunicato dal socio alla società, dovendosi in tale ultimo caso intendere in senso ampio il concetto di recapito (e pertanto comprendente, oltre al domicilio, il numero telefax, l'indirizzo di posta elettronica, etc.). E' altresì legittima la previsione di una pluralità di modalità di convocazione tra loro alternative, sia rivolte indistintamente alla generalità dei soci sia "ad personam" (entrambe nei limiti di cui sopra), rimettendo all'organo competente la scelta del mezzo da utilizzare; lo stesso dicasi allorché sia contemplata una pluralità di modalità "concorrenti" (ossia tutte da utilizzare necessariamente), oppure ancora una pluralità di modalità in parte alternative ed in parte concorrenti.


Normativa: art.2366 c.c.
(Massima del 18 marzo 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

FORMULAZIONE DELLE CLAUSOLE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

Ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., lo statuto può legittimamente limitarsi a consentire l’intervento alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione senza altro aggiungere, quindi senza disciplinare compiutamente le modalità di svolgimento di dette assemblee. In tal caso dovranno però essere attuati in concreto tutti quegli accorgimenti tecnici che consentano di effettuare gli accertamenti e di porre in essere quelle attività che devono poi risultare dal verbale ai sensi dell’art. 2375 c.c. (ad esempio: accertamento dell’identità dei partecipanti e capitale rappresentato da ciascuno; modalità e risultati delle votazioni con identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; possibilità per i soci di partecipare alla discussione e di rilasciare dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno).

Normativa: art. 2370, c 4, c.c.,
(Massima H.B.1 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

ASSEMBLEE IN VIDEOCONFERENZA

È lecita la clausola statutaria che prevede la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria di una società di capitali si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Normativa: art.2370 c.c.
(Massima del 16 gennaio 2001 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

ASSEMBLEA TOTALITARIA

La disciplina della cosiddetta “assemblea totalitaria” contenuta nel comma 4 e seguenti dell’art. 2366 c.c. è inderogabile, pertanto trova applicazione anche in presenza di una diversa previsione statutaria, sia con riferimento agli statuti adeguati alla riforma del diritto societario sia con riferimento a quelli non adeguati.

Normativa: art.2366 c.c.
(Massima H.B.2 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

ASSEMBLEA TOTALITARIA

Nella s.p.a. l'assemblea totalitaria richiede la presenza della maggioranza dei componenti in carica degli organi di amministrazione e controllo singolarmente considerati, ma non anche del revisore incaricato del controllo contabile. Il rispetto dei presupposti di legge per l'assemblea totalitaria nelle s.p.a. e nelle s.r.l. esclude la nullità delle deliberazioni per mancata convocazione anche in presenza di clausola statutaria che aggiunga ulteriori presupposti (in tal caso la delibera, peraltro, non sarebbe conforme all'atto costitutivo/statuto).

Normativa: art.2366 c.c.
(Massima del 18 marzo 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

FORMULAZIONE DELLE CLAUSOLE RELATIVE AI MAGGIORI TERMINI PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO

La previsione statutaria del maggior termine per la convocazione dell’assemblea avente all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma, c.c. può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno però sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori devono infatti dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione prevista dall’art. 2428 c.c.

Normativa: artt.2364, 2428 c.c.
(Massima H.B.3 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

La clausola statutaria che consente la convocazione dell'assemblea per l'approvazione (per la s.r.l.: la presentazione) del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, previsto dall'art. 2364 e, per rinvio, dall'art. 2478-bis non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso.

Normativa: artt. 2364, 2478-bis c.c.
(Massima del 9 dicembre 2003 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

DURATA DEL PRIMO ESERCIZIO SOCIALE

Si ritiene legittima la previsione dell'atto costitutivo che stabilisca la durata del primo esercizio sociale per un periodo non superiore a 15 mesi decorrenti dalla data dell'atto medesimo.

Normativa: art.2364 c.c.
(Massima dell’ 8 giugno 2010 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

DURATA DEGLI ESERCIZI SOCIALI E MODIFICA DELLA DATA DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI.

Il principio secondo cui gli esercizi sociali devono avere durata annuale va contemperato con il diritto della società di scegliere la data di inizio dell'esercizio e di, eventualmente, modificarla, per giustificate ragioni, nel corso della sua vita: tale contemperamento normalmente avverrà attraverso la previsione di un esercizio e di un relativo bilancio infrannuale, ma potrà avvenire anche attraverso la previsione di un esercizio ultra annuale allorché il periodo temporale limitato non consenta la redazione di un bilancio infrannuale significativo.

Normativa: art.2364, c2 c.c.
(Massima dell’8 maggio 2001 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

PARTICOLARI IPOTESI DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE

La deliberazione assembleare che:
1. modifica la data di chiusura dell'esercizio sociale, fissandola (con anticipo o posticipo rispetto alla precedente scadenza) per data anteriore a quella in cui l'assemblea si tiene (ad esempio: (i) delibera, assunta in febbraio 2004, che sposta al 30 novembre 2003 la data di chiusura dell'esercizio, originariamente fissata al 31 dicembre 2003; (ii) delibera assunta in febbraio 2004, che sposta al 31 dicembre 2003 la data di chiusura dell'esercizio, originariamente fissata al 30 giugno 2004; (iii) delibera assunta in febbraio 2004, che sposta al 31 gennaio 2004 la data di chiusura dell'esercizio, originariamente fissata al 31 dicembre 2003);
ovvero
2. interviene in epoca successiva alla data in cui il bilancio doveva chiudersi, posticipando detta chiusura e fissandola in data successiva alla deliberazione assembleare, (ad esempio, delibera assunta in febbraio 2004 che sposta al 29 febbraio 2004 la data di chiusura dell'esercizio, originariamente fissata al 31 dicembre 2003)
deve:
- essere fondata su ragioni obiettive e concordanti comunicate in assemblea - e risultanti dal relativo verbale - a cura degli organi di amministrazione e - se presente e intervenuto - di controllo; dovrà in particolare essere escluso, per dichiarazione di tali soggetti, secondo i dati disponibili al momento della deliberazione medesima, che la modifica procuri l'effetto di alterare in modo significativo i complessivi risultati economici;
- rispettare il principio secondo cui gli esercizi sociali hanno durata massima annuale, salvo il caso in cui la durata ecceda l'anno di un periodo talmente limitato da non consentire la redazione di un bilancio infrannuale significativo;
- essere assunta in epoca che consenta l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge stessa (circostanza che si verifica naturalmente nel caso sopra indicato al punto 2)

Normativa: : art.2364, c2 c.c.
(Massima del 26 febbraio 2004 elaborata da Consiglio Notarile di Milano)

DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA

Il presidente ed il segretario, se non indicati nello statuto, devono essere designati dall’assemblea, ritenendosi inderogabile l’art. 2371 c.c. Qualora il verbale dell’assemblea venga redatto da un notaio, lo stesso, non essendo un segretario in senso tecnico, può essere designato dal solo presidente, anche se tale clausola non è espressamente prevista nello statuto.

Normativa: art.2371 c.c.
(Massima H.B.4 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CLAUSOLE STATUTARIE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA (ARTT. 2371 E 2479-BIS C.C.)

Sono conformi agli artt. 2371 e 2479-bis, comma 4, c.c. le clausole statutarie che, fermo restando il criterio residuale della nomina del presidente dell'assemblea da parte degli intervenuti, individuano tale figura:
- mediante associazione ad una carica sociale (es. amministratore unico, presi-dente o componente di un organo collegiale, liquidatore, direttore generale);
- mediante indicazione nominativa o rinvio a designazione da parte di soggetto determinato o determinabile (siano o no i designati e i designanti soci, titolari di cariche sociali o terzi estranei);
- mediante qualsiasi altro criterio idoneo ad assicurarne la determinabilità in o-gni assemblea sociale.
Alla condizione dell'assenza del primo indicato, che porta all'attribuzione della carica di presidente ad un indicato in subordine, va equiparata in via interpretativa, quand'anche non sia esplicitato nella clausola, ogni ipotesi di impedimento e/o di rifiuto di assunzione della carica da parte del primo indicato, pur presente in assemblea.

Normativa: artt.2371, 2479 bis c.c.
(Massima del 22 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

CLAUSOLE LIMITATIVE DEL DIRITTO DI VOTO

La clausola statutaria che limita il diritto di voto ad una misura massima o dispone scaglionamenti, ai sensi del comma 3 dell’art. 2351 c.c., può determinare detti misura massima o scaglionamenti sia in senso assoluto (in rapporto al totale delle azioni emesse) sia in senso relativo (in rapporto al totale delle azioni effettivamente presenti in ogni singola assemblea).

Normativa: art.2351 c.c.
(Massima H.B.5 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

RAPPRESENTANZA EX ART. 2372, COMMA 4, C.C.

L’ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 2372 c.c. disciplina il caso di subdelega, pertanto non intende escludere la legittimità dell’intervento diretto in assemblea dei legali rappresentanti della società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione cui sia stata conferita la rappresentanza da un socio.

Normativa: art. 2372, c 4 c.c.
(Massima H.B.6 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

VOTO SEGRETO

Per le votazioni relative alla nomina dei componenti gli organi sociali, non concretizzandosi nell’espressione di un consenso o di un dissenso bensì nell’espressione di una o più preferenze, è possibile procedere con votazioni segrete, purché la clausola statutaria che introduce tale previsione attribuisca ai soci che lo richiedano il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l’esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Normativa: art.2383 c.c.
(Massima H.B.7 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

VERBALIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI SOCI NON PERTINENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

Possono legittimamente non essere riassunte nel verbale dell’assemblea le dichiarazioni dei soci non pertinenti all’ordine del giorno, anche se nel corso dell’assemblea i soci hanno espressamente richiesto che le loro dichiarazioni siano riportate nel verbale.

Normativa: art.2371 c.c.
(Massima H.B.8 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

VERBALIZZAZIONE INTEGRALE DELLE DICHIARAZIONI DEI SOCI

I soci non hanno diritto di vedere riportate per intero le loro dichiarazioni nel verbale dell’assemblea, in quanto l’art. 2375, comma 1, c.c., prevede espressamente che dette dichiarazioni devono essere riassunte.

Normativa: art.2375 c.c.
(Massima H.B.9 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

VALUTAZIONE DELLA PERTINENZA ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI SOCI

L’inciso dell’art. 2375 c.c. laddove prevede che nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno, demanda al notaio verbalizzante la valutazione circa la pertinenza delle dichiarazioni rese dai soci.

Normativa: art.2375 c.c.
(Massima H.B.10 -1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

PRESENZA DEL REVISORE NELL’ASSEMBLEA TOTALITARIA

Per la assemblea totalitaria nelle società per azioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale e non anche la presenza del revisore, posto che l’art. 2405 c.c. sancisce l’obbligo di intervento all’assemblea solo per i Sindaci mentre una norma analoga non è stata dettata per il Revisore.

Normativa: art.2405 c.c.
(Massima H.B.11 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA IN CASO DI USUFRUTTO E PEGNO SU AZIONI

Tra i “diritti amministrativi” che l’ultimo comma dell’art. 2352 c.c. attribuisce sia al socio che al creditore pignoratizio e all’usufruttuario non rientra il diritto di intervento all’assemblea, posto che l’art. 2370 “lega” il diritto di intervento all’assemblea alla titolarità del diritto di voto (“Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto”). Pertanto in caso di pegno o usufrutto su azioni, il diritto di intervento all’assemblea non può essere riconosciuto sia al socio che al creditore pignoratizio e all’usufruttuario ai sensi dell’art. 2352 ultimo comma c.c. ma esclusivamente al creditore pignoratizio e all’usufruttuario in quanto investiti del diritto di voto (ovvero al socio nel caso in cui si sia riservato il diritto di voto in forza della convenzione contraria di cui all’art. 2352 comma 1 c.c.).

Normativa: art.2352 c.c.
(Massima H.B.12 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA DI SOCIO CHE SIA ANCHE AMMINISTRATORE

Il socio, che sia anche amministratore della società, può legittimamente conferire delega ad altro soggetto, ex art. 2372 c.c., affinché abbia a rappresentarlo in assemblea nella sua veste di socio ed intervenire comunque personalmente all’assemblea, ovviamente senza diritto di voto, nella sua veste di amministratore.

Normativa: art.2372 c.c.
(Massima H.B.13 - 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

RAPPRESENTANZA DELL’INTERO CAPITALE SOCIALE NELL’ASSEMBLEA TOTALITARIA

Si deve ritenere “rappresentato l’intero capitale sociale” ai fini della valida costituzione dell’assemblea in forma totalitaria qualora:
- in caso di usufrutto o di pegno su azioni siano presenti i soggetti investiti del diritto di voto (e quindi del diritto di intervento ex art. 2370 comma 1 c.c.) e pertanto, di regola, l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, salvo convenzione contraria ex art. 2352 comma 1 c.c.;
- in caso di comproprietà di azioni sia presente il rappresentante comune nominato ai sensi dell’art. 2347 c.c, non essendo invece necessaria la presenza di tutti i contitolari delle azioni, posto che è il solo rappresentante comune il soggetto investito del diritto di voto e quindi del diritto di intervento;
- in caso di azioni proprie, siano presenti i titolari del diritto di voto delle azioni in circolazione posto che per le azioni proprie il diritto di voto è sospeso (dette azioni, in quanto debbono essere computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo ai sensi dell’art. 2357 ter c.c., proprio perché di proprietà della stessa società, debbono ritenersi sempre comunque “presenti”).

Normativa: art.2366 c.c.
(Massima H.B.14 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

ASSEMBLEA TOTALITARIA E PREVISIONE STATUTARIA DELLA NECESSARIA PRESENZA DEL REVISORE

Non è ammissibile una clausola statutaria che preveda la regolare costituzione dell’assemblea in forma totalitaria con la necessaria presenza, oltre che degli aventi diritto all’intervento individuati dall’art. 2366 c.c., anche del revisore, ostandovi l’inderogabilità della disciplina dettata in tema di assemblea totalitaria.

Normativa: art.2366 c.c.
(Massima H.B.15 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

FORMALITÀ DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DA TENERSI CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE IN LUOGHI AVENTI DIVERSI FUSI ORARI

In caso di riunione con mezzi di telecomunicazione per la quale siano stati predisposti dalla società più luoghi collegati nei quali i soci potranno contestualmente intervenire, e detti luoghi appartengano a fusi orari diversi, è necessario che si precisi per ciascun luogo della riunione il giorno e l’ora locale di convocazione.

Normativa: art.2370 c.c.
(Massima H.B.16 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

AMMISSIBILITÀ DI ORDINI DEL GIORNO SINTETICI NEL CASO IN CUI SI INTENDA RIVEDERE L’INTERO STATUTO SOCIALE

L’ordine del giorno ha la funzione di evitare che venga sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazioni su materie non incluse nel medesimo.
E’ rispettata tale funzione qualora, intendendo rivedere l’intero statuto, l’ordine del giorno non riporti analiticamente tutte le singole modifiche proposte ma si limiti ad indicare sinteticamente che oggetto dell’assemblea sarà la “approvazione di un nuovo statuto”, ovvero l’”adeguamento dello statuto in conseguenza della riforma”, ovvero ancora “rinegoziazione dello statuto”.

Normativa: art.2366 c.c.
(Massima H.B.17 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

NON NECESSITÀ DELL’INDICAZIONE NELL’ORDINE DEL GIORNO DELLE DELIBERE INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE

Non richiedono, obbligatoriamente, la previa indicazione nell’avviso di convocazione le deliberazioni adottate su argomenti inerenti al mero svolgimento della riunione assembleare, quali - ad esempio - la nomina del presidente, ove necessario, la determinazione della durata degli interventi o il sistema di votazione.

Normativa: art.2366 c.c.
(Massima H.B.18 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LEGITTIMAZIONE DELL’ASSEMBLEA AD ADOTTARE DELIBERE CONSEQUENZIALI OD ACCESSORIE A QUELLE ALL’ORDINE DEL GIORNO

L’indicazione di un dato argomento nell’ordine del giorno consente legittimamente la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea delle deliberazioni ad esso consequenziali od accessorie.
Ad esempio sono da considerarsi consequenziali od accessorie:
- la delibera di distribuzione degli utili e/o di destinazione a riserva dei medesimi, adottata in sede di approvazione del bilancio;
- la delibera di nomina dei liquidatori, adottata in sede di decisione di anticipato scioglimento.

Normativa: art.2366 c.c.
(Massima H.B.19 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

NON NECESSITÀ DI PREVENTIVA INFORMAZIONE DI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CASO DI ASSEMBLEA TOTALITARIA

Si considera “totalitaria” l’assemblea qualora si verifichino i presupposti indicati nell’art. 2366 c.c., anche qualora la minoranza degli amministratori o dei sindaci assente non sia stata preventivamente informata della riunione.

Normativa: art.2366 c.c.
(Massima H.B.20 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

ART. 2479-BIS, COMMA 5 - ASSEMBLEA TOTALITARIA - INFORMATIVA SUGLI ARGOMENTI DA TRATTARE -NECESSITÀ - DIRITTO DI OPPOSIZIONE VERSO GLI ARGOMENTI DA TRATTARE - SPETTA ANCHE AD AMMINISTRATORI E SINDACI ASSENTI - DEROGABILITÀ DELLA NORMA -LIMITI.

In tema di assemblea totalitaria di s.r.l. ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 5, è necessaria per gli amministratori e sindaci assenti una pur succinta informativa sugli argomenti da trattare, in quanto anche a detti assenti spetta il diritto di opposizione. La norma è inderogabile per quanto riguarda i requisiti minimi per aversi un'assemblea totalitaria, ma è possibile stabilire nello statuto ulteriori requisiti, come per esempio la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci, in quanto il normale svolgimento dell'assemblea è tutelato dalle norme sulla convocazione della stessa.

Normativa: art. 2479-bis, comma 5 c.c.
(Massima n. 15 del Comitato Notarile della Regione Campania il giorno 27 maggio 2011)

MAGGIORANZE DEGLI ORGANI SOCIETARI CHE DEVONO PRESENZIARE NELL’ASSEMBLEA TOTALITARIA

La maggioranza degli organi amministrativo e di controllo che devono presenziare all’assemblea “totalitaria” deve essere conteggiata non sul numero complessivo dei componenti degli organi medesimi ma su quello dei membri di ciascuno di essi. Pertanto in presenza di un organo gestorio che consta di cinque componenti e di un organo di controllo che ne conta tre, ai sensi dell’art. 2366, comma 4, c.c., non sarà sufficiente la presenza di quattro componenti del primo e di uno del secondo, ma di almeno tre del primo e di due del secondo.

Normativa: art.2366, c 4 c.c.
(Massima H.B.21 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

MODALITÀ DI OPPOSIZIONE ALLA DISCUSSIONE NELL’ASSEMBLEA “TOTALITARIA”

Nel caso di assemblea “totalitaria” è da considerare tardiva la richiesta di opposizione prospettata non sin dall’inizio della discussione di ogni singolo argomento, ma successivamente, quando ormai la discussione è iniziata. E’ tuttavia ammesso che il socio prima della discussione dichiari di ritenersi non sufficientemente informato e si riservi la facoltà di opposizione qualora dalla discussione non emergano informazioni da lui ritenute sufficienti per esprimere il voto.

Normativa: art. 2366, c 4 c.c.
(Massima H.B.22 -1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

MANCANZA DEL DIRITTO DI RINVIO EX ART. 2374 C.C. IN CASO DI ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA

L’art. 2374 c.c. attribuisce il diritto di rinvio solo ai soci intervenuti all’assemblea e non anche ai soci rimasti assenti alla riunione. Nonostante l’equiparazione, operata dall’art. 2370, ultimo comma, c.c., ai soci intervenuti dei soci che esercitano il diritto di voto per corrispondenza, si ritiene che a questi ultimi non spetti il diritto di rinvio ex art. 2374 c.c., in quanto il voto per corrispondenza non può che essere un voto informato.

Normativa: art.2374 c.c.
(Massima H.B.23 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LIMITI TEMPORALI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RINVIO EX ART. 2374 C.C.

La richiesta di rinvio ex art. 2374 c.c. va formalizzata durante l’assemblea, cioè dopo l’apertura dei lavori e prima della chiusura della discussione sull’argomento per il quale il socio non si ritenga sufficientemente informato.

Normativa: art.2374 c.c.
(Massima H.B.24 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

AMMISSIBILITÀ DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RINVIO EX ART. 2374 C.C SU SINGOLI ARGOMENTI

Nonostante l’art. 2374 c.c. faccia riferimento all’adunanza e induca ad una interpretazione letterale, nel senso del rinvio dell’intera assemblea, è preferibile l’interpretazione in forza della quale, a fronte di più argomenti all’ordine del giorno, ben sarà possibile discutere e deliberare su alcuni di essi, mentre per gli altri, ove sia dichiarata carenza di informazione, si possa procedere ad un rinvio.

Normativa: art.2374 c.c.
(Massima H.B.25 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

INAMMISSIBILITÀ DELLA DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA NELL’EVENTUALE REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Stante l’espresso riferimento che l’art. 2371 c.c. fa allo statuto, sembra doversi escludere la legittimità di una designazione del presidente dell’assemblea espressa nell’eventuale regolamento dei lavori assembleari ex art. 2364, comma 1, n. 6, c.c.

Normativa: art.2371 c.c.
(Massima H.B.26 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LEGITTIMITÀ DELLA COSTITUZIONE NEL VERBALE NOTARILE DEL PRESIDENTE “DEFINITIVO” DELL’ASSEMBLEA

Nel caso di nomina del presidente dell’assemblea con votazione in apertura della riunione è legittima la costituzione nel verbale notarile del solo presidente “definitivo”, esclusa la necessità di costituire l’eventuale presidente della fase prodromica.

Normativa: art.2371 c.c.
(Massima H.B.27 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LIMITI DI VALIDITÀ DELLA CLAUSOLA STATUTARIA CHE SUBORDINA IL DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA ALL’ISCRIZIONE NEL LIBRO SOCI

Salva l’ipotesi di mancata emissione dei titoli azionari di cui all’art. 2355, comma 1, c.c., è illegittima la clausola statutaria che subordina il diritto di intervento in assemblea degli azionisti alla loro iscrizione nel libro soci.

Normativa: art.2355 c.c.
(Massima H.B.28 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

SOCI DI SOCIETÀ QUOTATE DETENTORI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE SUPERIORI AL 2% CHE NON ABBIANO OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL’ART. 120 T.U.F. E DIRITTO DI VOTO

I soci di società quotate detentori di partecipazioni azionarie superiori al 2% che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 120 T.U.F. conservano comunque il diritto di voto in assemblea limitatamente ad una partecipazioni azionaria pari al 2%.

Normativa: art. 120 T.U.F
(Massima H.B.29 - 1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LIMITAZIONI AL DIRITTO DI VOTO EX ART. 2351, COMMA 3, C.C.

Con l’art. 2351, comma 3, c.c., è stato introdotto per le sole società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il voto quantitativamente limitato e il voto c.d. “scalare”, che si caratterizzano per limitare il diritto di voto che può esprimere ciascun socio ad una percentuale massima di azioni, il primo, e per prevedere che il peso percentuale di ciascun azionista cresca in misura meno che proporzionale rispetto al numero di azioni possedute, il secondo.
Ne deriva che è possibile:
- che il diritto di voto sia computato secondo le regole ordinarie (un voto per ogni azione) fino al raggiungimento di una determinata quota di possesso del capitale sociale e sia escluso per la quota eccedente (clausole di voto massimo o c.d. voting cap);
- che il voto sia computato secondo le regole ordinarie fino al raggiungimento di una determinata quota di possesso del capitale sociale, sia attribuito in misura minore rispetto a quella ordinaria per una ulteriore quota di possesso e sia computato in misura ancora minore, o sia addirittura escluso, per ulteriori quote (c.d. voto scalare in senso proprio).
Non si tratta di particolari categorie di azioni ex art. 2348 c.c., ma di limiti posti in relazione alla quantità di azioni possedute dal singolo azionista per circoscrivere il suo peso deliberativo. Anzi, al contrario, si è in presenza di una fattispecie in cui, in deroga al principio della spersonalizzazione della partecipazione sociale, caratteristico delle azioni, rileva la persona del socio più che la singola azione. Pertanto, se il socio che non può esercitare il diritto di voto o lo può esercitare in misura minima, per effetto del superamento della soglia prevista dallo statuto, aliena le azioni eccedenti è ben possibile che queste vengano a riacquistare il diritto di voto, laddove invece le azioni di categoria, istituzionalmente e non occasionalmente prive del diritto di voto, non possono riacquistarlo per effetto dell’alienazione del titolo. Naturalmente si dovrà trattare di limiti connessi al possesso da parte di chiunque di determinate soglie azionarie.

Normativa: art.2351, c3 c.c.
(Massima H.B.30 - 1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

NOMINA DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI A MEZZO SCHEDE CON NOMINATIVI PRESTAMPATI IN ASSENZA DI ESPRESSE PREVISIONI STATUTARIE

Si ha il voto a mezzo di schede prestampate quando dato un numero di posti da ricoprire negli organi societari, sulla scheda vengono prestampati altrettanti nomi di candidati, oppure meno, od anche eventualmente più.
In assenza di previsioni statutarie che prevedano voti di lista o disciplinino detta modalità di votazione, se i nomi stampati siano in numero inferiore rispetto ai posti da ricoprire l’elettore potrà, discrezionalmente, limitare il proprio voto od integrare la scheda; se in numero superiore, dovrà viceversa poterne cancellare alcuni, almeno sino alla coincidenza tra preferenze e posti vacanti, pena la perplessità del voto e l’inevitabile annullamento della scheda.
La facoltà di cancellare i candidati prestampati sulla scheda per sostituirli con altri di proprio gradimento dovrà essere esplicitamente richiamata nel testo della scheda, diversamente sarà, comunque, necessario che il socio sia preventivamente informato, mediante qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, anche verbalmente dal presidente dell’assemblea, della facoltà di procedere ad autonoma designazione.

Normativa: art.2383 c.c.
(Massima H.B.31- 1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

MOMENTO DELLA VERIFICA DEI QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Il quorum costitutivo deve essere verificato una sola volta all’inizio della riunione. Il quorum costitutivo deve ritenersi attestato nel momento in cui il presidente abbia esaurito le operazioni di accertamento della legittimazione degli intervenuti e ne abbia dato formalmente conto in assemblea. Pertanto, il socio presente e inizialmente computato durante le operazioni di verifica che si sia successivamente allontanato prima della dichiarazione degli esiti della stessa, deve ritenersi assente.
L’ufficio di presidenza deve rimanere in funzione durante l’intero svolgimento dell’assemblea, al fine di consentire al socio giunto tardivamente di legittimarsi all’intervento in assemblea, partecipando alle votazioni non ancora avvenute. Ugualmente il socio sarà libero di abbandonare l’aula. In entrambi i casi il quorum costitutivo, accertato all’inizio dell’assemblea, rimarrà indifferente all’andirivieni dei soci.
Infatti, la verifica dei presenti prima di ciascuna votazione non integra una nuova verifica del quorum costitutivo, ma serve per attestare il c.d. “quorum di base deliberativo”, ossia il capitale in quel particolare momento rappresentato in assemblea, sul quale verrà poi conteggiata la maggioranza necessaria per adottare la deliberazione (nel caso ovviamente che lo statuto parametri le maggioranze deliberative sui presenti e non sul capitale).
Quindi il socio intervenuto tardivamente non inciderà in alcun modo sul quorum costitutivo, visto che lo stesso o era stato già raggiunto all’inizio della riunione, o non può più essere raggiunto dopo che il presidente, verificata la sua mancanza, abbia dichiarata deserta l’assemblea.
Inciderà, viceversa, sul quorum deliberativo, perché il suo sopraggiungere alzerà il c.d. “quorum di base deliberativo” e quindi il numero di voti favorevoli necessari per adottare la deliberazione. Di conseguenza, una volta raggiunto il quorum costitutivo, sarà sufficiente che rimanga un unico socio per poter adottare la deliberazione, fatte salve le ipotesi in cui il legislatore o lo statuto richiedano dei quorum deliberativi rinforzati.

Normativa: art.2368 c.c.
(Massima H.B.32 - 1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI IN PRESENZA DI SOCI MOROSI

La disposizione di cui al comma 3 dell’art. 2368 c.c., in forza della quale le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, perché in mora con i versamenti, concorrono a formare il quorum costitutivo e non quello deliberativo delle assemblee dei soci, deve essere interpretata nel senso che i titolari di dette azioni hanno comunque il diritto di intervento in assemblea e, se intervenuti, di essere computati tra gli azionisti presenti.

Normativa: art.2368, c3 c.c.
(Massima H.B.33 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

QUORUM DELIBERATIVO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI S.P.A. IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Il terzo comma dell'art. 2369 c.c. - nella parte in cui dispone che l'assemblea straordinaria di seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea - mira a ridurre il quorum deliberativo previsto per la prima convocazione e non può in nessun caso portare ad un innalzamento dello stesso. Conseguentemente, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, deve ritenersi comunque sufficiente in seconda convocazione una maggioranza pari ad oltre la metà del capitale sociale, quand'anche essa non raggiungesse i due terzi del capitale presente in assemblea.

Normativa: art. 2369, c3 c.c.
(Massima del 19 novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

QUORUM DELIBERATIVO RAFFORZATO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI S.P.A. IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Il quinto comma dell'art. 2369 c.c. - nella parte in cui prevede che nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti le materie ivi specificate - va coordinato con il terzo comma dello stesso articolo e quindi va inteso nel senso che la maggioranza richiesta anche in seconda convocazione deve essere pari:
(i) ad almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, nonché
(ii) a più di un terzo del capitale sociale;
fermo restando che il quorum non potrà mai superare quello stabilito, dalla legge o dallo statuto, per la prima convocazione.

Normativa: art.2369, c5 c.c.
(Massima del 19 novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

RILEVANZA DELLE ASTENSIONI E DEROGABILITÀ DEI QUORUM ASSEMBLEARI NELLE S.P.A..

E' legittimo prevedere nello statuto di una spa che nel calcolo del quorum deliberativo dell'assemblea ordinaria, nella prima e nelle successive convocazioni, non si tenga conto delle astensioni anche al di fuori dell'ipotesi contemplata dall'art. 2368, comma 3, c.c. (astensione per conflitto d'interessi).

Normativa: artt.2368, 2369 c.c.
(Massima del 17 settembre 2013 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

DIRITTO DI VOTO DEL SOCIO TITOLARE CONTEMPORANEAMENTE DI AZIONI INTERAMENTE LIBERATE E DI AZIONI IN MORA CON I VERSAMENTI

La disposizione di cui al comma 4 dell’art. 2344 c.c., in base alla quale il socio in mora con i versamenti non può esercitare il diritto di voto, deve essere interpretata nel senso che tale diritto è sospeso unicamente per le azioni in mora e non anche per le eventuali ulteriori azioni interamente liberate di titolarità del medesimo socio.

Normativa: art.2344, c4 c.c.
(Massima H.B.34 - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

MOMENTO DELL’ACQUISTO DEL DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA NELLE SOCIETÀ CON TITOLI NON DEMATERIALIZZATI I CUI STATUTI NON IMPONGANO IL PREVENTIVO DEPOSITO DELLE AZIONI

Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto (art. 2370, comma 1, c.c.).
Nelle società con titoli non dematerializzati i cui statuti non impongano il preventivo deposito delle azioni, il cessionario di azioni acquista tale diritto ai sensi dell’art. 2355 c.c.:
a) nel caso di mancata emissione dei titoli azionari:
- nel momento dell’iscrizione nel libro dei soci;
b) nel caso di girata di titoli nominativi:
- nel momento in cui il giratario è nel possesso dei titoli in virtù di una serie continua di girate, indipendentemente dall’avvenuta iscrizione nel libro soci;
c) nel caso di trasferimento di titoli nominativi con mezzi diversi dalla girata (c.d. transfert), alternativamente:
- nel momento del doppio annotamento, sul titolo e nel libro soci;
- nel momento del rilascio del nuovo titolo intestato al cessionario, prescindendo dall’annotazione del rilascio del nuovo titolo nel libro soci ai sensi dell’art. 2022, comma 1, ultimo periodo, c.c.
Deve pertanto ritenersi che il cessionario di azioni sia legittimato all’intervento anteriormente all’iscrizione nel libro soci (con il conseguente obbligo per la società di aggiornamento postumo di tale libro) esclusivamente nel caso in cui sia nel possesso di un titolo a lui girato in virtù di una serie continua di girate, ovvero a lui intestato fin dall’emissione, esclusa ogni altra ipotesi.

Normativa: artt.2370, 2355 c.c.
(Massima H.B.35 -1° pubbl. 9/10 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DI S.P.A IN ASSENZA DELL'OBBLIGO DI PREVENTIVO DEPOSITO DELLE AZIONI

Per intervenire nell'assemblea di s.p.a., pur in assenza di una previsione statuta-ria che preveda il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o le banche in-dicate nell'avviso di convocazione, è necessaria l'esibizione dei certificati azionari rego-larmente intestati o muniti di una serie continua di girate. L'obbligo della società di provvedere "all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione dell'intermediario", previsto dall'art. 2370, comma 3, c.c., si esaurisce nell'aggiornamento del libro soci mediante l'iscrizione dei (soli) soci non ancora iscritti, e non impone l'annotazione di tutti i soggetti intervenuti all'assemblea o che abbiano effettuato il deposito o che risultino dalle comunicazioni degli intermediari.

Normativa: art.2370 c.c.
(Massima del 22 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA IN PRESENZA DI CLAUSOLE CHE IMPONGANO IL PREVENTIVO DEPOSITO DELLE AZIONI EX ART. 2370, COMMA 2, C.C.

Il legislatore della riforma ha abrogato l’obbligo generico di preventivo deposito delle azioni per legittimarsi all’intervento in assemblea, previsto dal vecchio testo dell’art. 2370 c.c., al fine di consentire ad ogni singola società azionaria di disciplinare autonomamente la materia in base alle proprie esigenze organizzative.
Ai sensi del nuovo art. 2370, comma 2, c.c., le società azionarie possono dunque oggi graduare gli oneri di verifica a loro carico, e quelli di legittimazione a carico dei propri soci, prevedendo nei propri statuti, alternativamente, il diritto all’intervento:
1) con la semplice esibizione dei titoli alla presidenza dell’assemblea, escluso ogni obbligo di preventivo deposito (tale meccanismo è quello che opera anche in assenza di specifiche previsioni statutarie);
2) previo deposito dei titoli, con divieto di ritiro prima dello svolgimento dell’assemblea (impedendo così di fatto ai soci di effettuare girate tra il deposito e l’assemblea, sottraendosi in tal modo la società ad obblighi di ulteriore verifica);
3) previo deposito dei titoli, con facoltà di ritiro prima dello svolgimento dell’assemblea (lasciando così ai soci la possibilità di effettuare girate tra il deposito e l’assemblea e assumendo conseguentemente la società l’obbligo di ulteriore verifica, se richiesta dai giratari).
Nella prima ipotesi il diritto di intervento e di voto spetterà al titolare delle azioni al momento dello svolgimento dell’assemblea; nella seconda al titolare delle azioni alla data del deposito, anche nel caso in cui al momento dell’assemblea abbia perso tale titolarità (evidentemente con trasferimenti avvenuti con tecniche diverse dalla girata, stante l’indisponibilità dei titoli); nella terza ipotesi al titolare delle azioni alla data del deposito, salvo che si presenti in assemblea un giratario successivo delle azioni ritirate dal depositante che le esibisca alla presidenza con ciò legittimandosi all’intervento in sostituzione del suo dante causa ai sensi del comma 1 dell’art. 2370 c.c.
Nell’ipotesi sub 3) non è comunque richiesto ai soci depositanti che hanno ritirato i titoli di riesibirli alla presidenza dell’assemblea per legittimarsi al voto, poiché in detta ipotesi è proprio la regola statuaria a non subordinare la legittimazione al mancato ritiro. Sarà onere dell’eventuale giratario successivo di documentare la perdita del diritto di intervento del suo dante causa.

Normativa: art.2370, c2 c.c.
(Massima H.B.36 - 1° pubbl. 9/10 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

MOMENTO DELL’ACQUISTO DEL DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA NELLE SOCIETÀ AMMESSE ALLA GESTIONE ACCENTRATA DEI TITOLI

Nelle società ammesse alla gestione accentrata dei titoli il diritto di intervento in assemblea si acquista ai sensi dell’art. 83 sexies T.U.F.:
a) nel caso di società quotate:
- con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente l’assemblea (non sono ammesse deroghe statutarie a tale regola);
b) nel caso di società non quotate il cui statuto nulla disponga in merito:
- con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al momento dell’apertura dell’assemblea;
c) nel caso di società non quotate il cui statuto richieda che le azioni siano registrate nel conto del soggetto cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, alternativamente:
- 1. nell’ipotesi che lo statuto vieti la cessione fino alla chiusura dell’assemblea:
con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al termine della giornata anteriore rispetto all’assemblea di un numero di giorni coincidente con la regola statutaria;
- 2. nell’ipotesi che lo statuto non vieti la cessione fino alla chiusura dell’assemblea:
con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al termine della giornata anteriore rispetto all’assemblea di un numero di giorni coincidente con la regola statutaria, se il soggetto legittimato ha acquistato le azioni anteriormente a tale termine, nel caso contrario (acquisto successivo) con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al momento dell’apertura dell’assemblea.

Normativa: art. 83 sexies T.U.F.
(Massima H.B.37- 1° pubbl. 9/10 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

DOCUMENTI DA ESIBIRE ALLA PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA OVVERO DA DEPOSITARE O COMUNICARE PREVENTIVAMENTE PER LEGITTIMARSI ALL’INTERVENTO

In relazione alle diverse tecniche di circolazione delle azioni e ai conseguenti diversi momenti di acquisto del diritto di intervento in assemblea (vedi orientamenti H.B.35, H.B.36 e H.B.37) i documenti che devono essere prodotti alla società, ovvero depositati o comunicati preventivamente, sono:
1 - per le società non ammesse alla gestione accentrata dei titoli:
a) nel caso di mancata emissione dei titoli azionari:
nessun documento, la legittimazione consegue all’iscrizione nel libro dei soci;
b) nel caso di girata di titoli nominativi:
le azioni o i certificati azionari girati al soggetto che intende legittimarsi in virtù di una serie continua di girate;
c) nel caso di trasferimento di titoli nominativi avvenuto con mezzi diversi dalla girata (c.d. transfert):
le azioni o i certificati azionari annotati del trasferimento a favore del soggetto che intende legittimarsi, ovvero ad esso direttamente intestati in seguito al ritiro ed annullamento dei precedenti;
2 - per le società ammesse alla gestione accentrata dei titoli:
la comunicazione all’emittente dell’avvenuta scritturazione del trasferimento nei conti dell’intermediario nei termini di legge o di statuto, inviata ai sensi del comma 1 dell’art. 83 sexies T.U.F.

Normativa: art. 83 sexies T.U.F.
(Massima H.B.38 - 1° pubbl. 9/10 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

TEMPI E REGOLE PER LA FORMAZIONE DEL VERBALE DI ASSEMBLEA.

La verbalizzazione dell'assemblea interviene in un tempo successivo alla conclusione dei lavori assembleari e non deve necessariamente essere fatta subito dopo lo scioglimento dell'assemblea, fermo restando che la verbalizzazione dovrà avvenire nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione delle deliberazioni assembleari.
Il verbale per atto notarile deve essere iscritto nel repertorio del notaio verbalizzante nel giorno della sua redazione e non in quello in cui si è tenuta l'assemblea.
La funzione del verbale e la valutazione degli interessi tutelati da una corretta verbalizzazione inducono a ritenere che il verbale redatto da notaio possa essere sotto-scritto dal solo notaio verbalizzante e che non sia richiesta a pena di invalidità la sotto-scrizione del presidente dell'assemblea.
Pertanto, in ordine alla nullità delle deliberazioni assembleari per mancanza di verbalizzazione, va precisato che non si considera mancante il verbale se esso, oltre a contenere la data della deliberazione e il suo oggetto, sia sottoscritto dal presidente dell'assemblea o dal presidente del consiglio di amministrazione o dal presidente del consiglio di sorveglianza e dal segretario nel caso di verbale redatto per atto privato ovvero dal solo notaio nel caso di verbale redatto per atto pubblico.
L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale viene sanata da una verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La nozione stessa di verbalizzazione richiede però che il soggetto che redige il documento verbale (sia esso un atto privato o un atto notarile) sia stato presente all'assemblea il cui svolgimento viene do-cumentato con il verbale.
La specificità del verbale di assemblea induce a ritenere non applicabili al documento notarile alcune delle prescrizioni dettate dall'art. 47 all'art. 59 della legge notarile (16.2.1913 n. 89) con particolare riferimento alla necessità dell'assistenza dei testimoni o della rinuncia agli stessi (art. 50 legge notarile), e a quella della lettura dell'atto al pre-sidente o all'assemblea. Nel caso in cui gli interventi in assemblea siano svolti in una lin-gua non compresa dal verbalizzante, essi dovranno essere tradotti in modo da assicurare al soggetto verbalizzante la comprensione dell'intervento, senza però vincoli formali, non applicandosi al verbale gli artt. 55, 56 e 57 della legge notarile.

Normativa: art. 2375 c.c.
(Massima del 19 novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

TEMPI E REGOLE PER LA FORMAZIONE DEL VERBALE NOTARILE DI ORGANI COLLEGIALI DIVERSI DALL'ASSEMBLEA

Pur in assenza di un espresso richiamo legislativo si applicano alla verbalizzazione per atto notarile dell'adunanza e delle deliberazioni di organi collegiali diversi dall'assemblea le regole dettate per la redazione del verbale delle deliberazioni assembleari e quindi:
a) il verbale potrà essere redatto anche in un giorno successivo a quello della riu-nione purché nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione delle deliberazioni ivi documentate;
b) il verbale può essere sottoscritto dal solo notaio senza che sia richiesta a pena di invalidità la sottoscrizione del presidente del collegio;
c) il verbale deve essere iscritto nel repertorio del notaio verbalizzante nel giorno della sua redazione e non in quello in cui si è tenuta la riunione;
d) non sono applicabili le disposizioni della legge notarile relative sia alla neces-sità dell'assistenza dei testimoni o della rinunzia agli stessi sia alla necessità della lettura del documento al presidente del collegio;
e) nel caso in cui uno o più intervenuti abbiano compiuto interventi in lingua non compresa dal verbalizzante, tali interventi dovranno essere tradotti in modo da assicurarne al soggetto verbalizzante la comprensione senza però vincoli formali, non risultando applicabili gli artt. 55, 56 e 57 della legge notarile.

Normativa: art.2375 c.c.
(Massima del 19 novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

REDAZIONE NON CONTESTUALE DEL VERBALE ASSEMBLEARE.

È conforme alla legge il verbale di assemblea, redatto con atto notarile ai sensi dell'art. 2375 c.c., benché non contestuale, cioè perfezionato non al termine dell'assemblea bensì entro il periodo di tempo da ritenersi congruo in relazione al grado di complessità della verbalizzazione, e/o mancante della sottoscrizione del presidente dell'assemblea.

Normativa: art.2375 c.c.
(Massima del 3 luglio 2001 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

CLAUSOLA STATUTARIA ILLECITA, INTRODOTTA CON DELIBERA NON PIÙ IMPUGNABILE, E SUCCESSIVE DECISIONI A TALE CLAUSOLA CONFORMI

Sono invalide, in quanto non conformi alla legge, le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci adottate sulla base di un procedimento conforme a clausola statutaria illecita, introdotta con precedente deliberazione assembleare nulla per illiceità dell'oggetto, benché non più impugnabile per decorrenza del termine triennale previsto dalla legge.

Normativa: art.2379 c.c.
(Massima del 18 marzo 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

RINVIO DELL'ASSEMBLEA

Il rinvio dell'assemblea, sia esso disposto ai sensi dell'art. 2374 c.c. su richiesta della minoranza, sia esso deciso dalla maggioranza, deve avvenire con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui i lavori assembleari dovranno proseguire: in difetto la nuova riunione costituirà altra assemblea e non prosecuzione della precedente.

Normativa: art.2374 c.c.
(Massima del 18 maggio 2007 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

IL RINVIO DELL'ASSEMBLEA NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

1.Fuori dai casi di cui all’art. 2374 c.c., il rinvio può essere deciso per un periodo superiore a cinque giorni purchè contenuto entro convenienti limiti di tempo.
2.L’assemblea di rinvio costituisce una mera prosecuzione dell’assemblea rinviata, pertanto si deve ritenere che:
a) il quorum costitutivo sia quello accertato dal Presidente in occasione dell’apertura dei lavori dell’assemblea rinviata con le seguenti precisazioni:
- laddove alcuni soci presenti all’assemblea rinviata non partecipino all’assemblea di rinvio, il quorum costitutivo, già accertato in occasione dell’assemblea rinviata, non subisce riduzioni, salvo il caso in cui per la valida costituzione di una determinata assemblea non sia richiesto alcun capitale minimo ed il quorum deliberativo sia calcolato con riferimento ai soci presenti in assemblea, nel quale caso sarà necessario precedere ad un nuovo accertamento del quorum costitutivo prima della votazione;
- laddove invece intervengono all’assemblea rinviata alcuni soci assenti all’assemblea di rinvio (purchè già legittimati ad intervenire all’assemblea rinviata), di essi si dovrà tenere conto con il conseguente innalzamento del quorum deliberativo nel caso in cui esso debba essere calcolato, ai sensi di legge o di statuto, in rapporto al capitale rappresentato in assemblea;
b) siano legittimati ad intervenire all’assemblea di rinvio coloro che erano presenti all’assemblea rinviata e coloro che, seppur assenti, sarebbero potuti intervenire all’assemblea rinviata in quanto legittimati ai sensi di legge e di statuto; non sono legittimati ad intervenire all’assemblea di rinvio coloro che abbiano assunto la veste di socio in un momento successivo all’assemblea rinviata;
c) non sia necessario un nuovo avviso di convocazione, conservando efficacia l’ordine del giorno già stabilito;
d) siano valide le deleghe rilasciate per la seduta rinviata;
e) le modalità di svolgimento dell’assemblea siano quelle dell’assemblea originaria;
f) il Presidente dell’assemblea rinviante sia il medesimo soggetto che ha presieduto l’assemblea rinviata, salvi i casi di assenza, rinuncia o cessazione dall’ufficio da parte di quest’ultimo: in tal caso l’assemblea rinviata potrà essere presieduta da una diversa persona.
3.Si deve peraltro ritenere che:
l’assemblea di rinvio possa tenersi in un luogo diverso rispetto a quello dove si è svolta l’assemblea rinviata; l’assemblea di rinvio, laddove sia totalitaria, possa deliberare anche su argomenti non previsti all’ordine del giorno dell’assemblea rinviata.
I componenti degli altri organi sociali hanno diritto di partecipare all’assemblea rinviata anche nel caso in cui non siano stati presenti all’assemblea di rinvio, stante il loro naturale diritto di partecipare alle assemblee.
Le regole sopra esposte valgono anche per l’assemblea di rinvio di società a responsabilità limitata, sia nell’ipotesi di rinvio tipico (ammissibile solo in presenza di un’espressa previsione statutaria), sia nell’ipotesi di rinvio atipico (sempre ammissibile).

Normativa: art.2374 c.c.
(Massima n°26 del 2012 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI IN UNA S.P.A. NON QUOTATA O IN UNA SOCIETÀ COOPERATIVA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

In una società per azioni (anche) non quotata ed in una società cooperativa che abbiano adottato il sistema dualistico è da ritenersi lecita una clausola statutaria che attribuisca al Consiglio di Sorveglianza un potere autonomo di convocazione dell’assemblea dei soci in concorso con il Consiglio di Gestione.

Normativa: art.2409 duodecies c.c.
(Massima n°5 del 2008 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

QUORUM ASSEMBLEARI VARIABILI PREDETERMINATI DALLO STATUTO

(1) Sono ammissibili le clausole statutarie di società di capitali che prevedano la variazione automatica dei quorum, costitutivo e/o deliberativo, in funzione di determinati parametri o eventi oggettivamente verificabili, purché nel rispetto di disposizioni normative inderogabili applicabili rispettivamente alla società per azioni e alla società a responsabilità limitata.
(2) Sono dunque legittime, ad esempio, clausole statutarie che prevedano la variabilità dei quorum in relazione:
1) a specifiche date prefissate dallo statuto;
2) al raggiungimento di una soglia di partecipazione da parte di uno o più soci o gruppi di soci.

Normativa: art. 2368, 2369 cc.
(Massima n. 42 aggiorn. 6/2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

PIGNORAMENTO E SEQUESTRO DELLA QUOTA DI S.R.L. - ESECUZIONE ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell’art. 2471-bis e 2352 c.c., nel caso di sequestro (e pignoramento) di quota di s.r.l. il diritto di voto è esercitato dal custode. Tale norma è inderogabile e dunque non è ammissibile l’attribuzione esplicita del diritto di voto a soggetto diverso dal custode, ove questo sia nominato. In difetto tuttavia della nomina di un custode, deve ritenersi che il socio sia comunque legittimato all’esercizio di tale diritto in quanto investito tacitamente del ruolo di custode. Tale legittimazione permane fin quando il sequestro o il pignoramento contenenti la nomina del cu-stode non siano notificati alla società a norma dell’art. 2471 c.c.

Normativa: art. 2471-bis, 2352 cc.
(Massima n. 52 aggiorn. 2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)