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ASSEMBLEA TOTALITARIA

ASSEMBLEA TOTALITARIA

La disciplina della cosiddetta “assemblea totalitaria” contenuta nell’ultimo comma dell’art. 2479 bis è inderogabile: pertanto trova applicazione anche in presenza di una diversa previsione statutaria, sia con riferimento agli statuti adeguati alla riforma del diritto societario sia con riferimento a quelli non adeguata.

Normativa: 2479 bis c.c.
(Massima n. I.B.4 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

 ASSEMBLEA TOTALITARIA

Nella s.p.a. l'assemblea totalitaria richiede la presenza della maggioranza dei componenti in carica degli organi di amministrazione e controllo singolarmente considerati, ma non anche del revisore incaricato del controllo contabile.
Il rispetto dei presupposti di legge per l'assemblea totalitaria nelle s.p.a. e nelle s.r.l. esclude la nullità delle deliberazioni per mancata convocazione anche in presenza di clausola statutaria che aggiunga ulteriori presupposti (in tal caso la delibera, peraltro, non sarebbe conforme all'atto costitutivo/statuto).

Normativa: art. 2479 bis c.c.
(Massima n. 12 pubblicata il 18 marzo 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

ASSEMBLEA TOTALITARIA IN LUOGO DIVERSO RISPETTO A QUELLO PREVISTO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO

In presenza delle condizioni previste dall'art. 2366, comma 4, c.c. (per le s.p.a.) e dall'art. 2479-bis, comma 5, c.c. (per le s.r.l.), si deve ritenere che l'assemblea cosiddetta "totalitaria" sia validamente costituita anche qualora si svolga in luogo diverso da quello previsto, in via generale, dalla legge (ai sensi degli artt. 2363 e 2479-bis c.c.) o dallo statuto.

Normativa: artt. 2363, 2366 e 2479 bis c.c.
(Massima n. 141 aggiorn. 12.4.2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

ART. 2479-BIS, COMMA 5 — ASSEMBLEA TOTALITARIA — INFORMATIVA SUGLI ARGOMENTI DA TRATTARE — NECESSITÀ — DIRITTO DI OPPOSIZIONE VERSO GLI ARGOMENTI DA TRATTARE — SPETTA ANCHE AD AMMINISTRATORI E SINDACI ASSENTI - DEROGABILITÀ DELLA NORMA — LIMITI.

In tema di assemblea totalitaria di s.r.l. ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 5, è necessaria per gli amministratori e sindaci assenti una pur succinta informativa sugli argomenti da trattare, in quanto anche a detti assenti spetta il diritto di opposizione.?La norma è inderogabile per quanto riguarda i requisiti minimi per aversi un'assemblea totalitaria, ma è possibile stabilire nello statuto ulteriori requisiti, come per esempio la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci, in quanto il normale svolgimento dell'assemblea è tutelato dalle norme sulla convocazione della stessa.

Normativa: art. 2479 bis c.c.
Massima n. 15 pubblicata il 27 maggio 2011 elaborata dalla Commissione Studi societari del Comitato Notarile della Regione Campania)

MODALITÀ DI OPPOSIZIONE ALLA DISCUSSIONE NELL’ASSEMBLEA “TOTALITARIA”.

Nel caso di assemblea “totalitaria” è da considerare tardiva la richiesta di opposizione prospettata non sin dall’inizio della discussione di ogni singolo argomento, ma successivamente, quando ormai la discussione è iniziata.
E’ tuttavia ammesso che il socio prima della discussione dichiari di ritenersi non sufficientemente informato e si riservi la facoltà di opposizione qualora dalla discussione non emergano informazioni da lui ritenute sufficienti per esprimere il voto.

Normativa: art. 2479 bis c.c.
(Massima n. I.B.19 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LIMITI TEMPORALI DELL’INFORMAZIONE AGLI ORGANI SOCIALI DELLE ASSEMBLEE “TOTALITARIE”.

Nel caso di assemblea “totalitaria” si ritiene che l’informazione ai membri degli organi sociali possa avvenire anche in prossimità dell’inizio dell’assemblea.

Normativa: art. 2479 bis c.c.
(Massima n. I.B.20 - 1° PUBBL. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

NON NECESSITÀ DELLA PRESENZA DEGLI ORGANI SOCIALI NELLE ASSEMBLEE “TOTALITARIE”.

Nel caso di assemblea “totalitaria” possono essere assenti la totalità degli organi amministrativo e di controllo, purché informati della riunione.

Normativa: art. 2479 bis c.c.
(Massima n. i.b.21 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)