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ASSEMBLEA DELLA SRL

RINVIO DELL’ASSEMBLEA A RICHIESTA DELLA MINORANZA NELLE SRL

Pur in assenza di espressa previsione statutaria, è da ritenersi ammissibile la richiesta di rinvio dell’assemblea della società a responsabilità limitata presentata dai soci intervenuti, che dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione. In analogia a quanto previsto dall’art. 2374 cod. civ. per le società per azioni, è da ritenersi che la richiesta sia valida se avanzata da almeno un terzo del capitale rappresentato in assemblea. Per la stessa ragione, il differimento non dovrà superare i cinque giorni.

Normativa: art. 2374 c.c.
(Massima Luglio 2016 elaborata dalla Commissione del Consiglio Notarile di Roma)

DEROGABILITÀ DEL TERMINE DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA NELLE SRL

È ammissibile che l’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata preveda che la spedizione della convocazione dell’assemblea dei soci avvenga in un termine inferiore ad otto giorni prima dell’adunanza, sempre che il termine sia tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Per la stessa ragione, è ammissibile la previsione statutaria di un termine minimo non di spedizione ma di ricezione dell’avviso di convocazione, anch’esso inferiore ad otto giorni.

Normativa: art. 2479-bis c.c.
(Massima Luglio 2016 elaborata dalla Commissione del Consiglio Notarile di Roma)