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ASPETTI FORMALI ED ELEMENTI GENERALI
 

VERBALIZZAZIONE IN DATA SUCCESSIVA ALLA RIUNIONE

Qualora un verbale assembleare o consigliare sia ricevuto da un notaio per atto pubblico, e sia formato o terminato in giorno diverso e successivo rispetto alla data di svolgimento della riunione, il notaio che l’ha ricevuto dovrà iscriverlo nel proprio repertorio alla data di completamento, in quanto il repertorio è registro di atti e non di fatti.

Normativa: art 2375 c.c.
(Massima n. A.A.1 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LEGITTIMAZIONE A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE DI UN ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ DI CAPITALI

Unici soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione di un atto costitutivo sono il notaio che lo ha ricevuto e ciascuno degli amministratori della società, salva l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 2330 c.c.

Normativa: art. 2330 c.c.
(Massima n. A.A.2 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO PREVISTO DALL'ART. 223 BIS QUINTO COMMA [n.d.r. ora sesto comma]

Il divieto previsto dall'art. 223 bis comma quinto [N.d.R. ora comma sesto] disp.att.c.c. - che non consente, dal 1° gennaio 2004, l'iscrizione nel registro delle imprese di società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, anche se l'atto costitutivo è stato ricevuto anteriormente alla suddetta data - non riguarda:
a) le società di capitali il cui atto costitutivo, ricevuto prima del 1° gennaio 2004, benché non iscritto, sia stato depositato, con contestuale richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese, prima della entrata in vigore della riforma;
b) le deliberazioni di modifica di atti costitutivi e di statuti di società di capitali adottate prima del 1° gennaio 2004, anche se il deposito per l'iscrizione al Registro delle Imprese sia avvenuto dopo tale data;
c) gli atti di fusione e di scissione con costituzione di una o più società di capitali, che danno esecuzione a deliberazioni di approvazione del progetto di fusione o di scissione adottate prima della entrata in vigore della riforma, anche se la stipulazione dell'atto di fusione o di scissione sia avvenuta dopo il 31 dicembre 2003.

Normativa: art. 223 bis comma quinto [N.d.R. ora comma sesto] disp.att.c.c.
(Massima del 9 dicembre 2003 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

PARTECIPAZIONE DI STRANIERI A SOCIETÀ ITALIANE

Un cittadino straniero non può partecipare a società italiane se, in base al principio di reciprocità, al cittadino italiano non sia consentito partecipare a società nello stato estero di appartenenza dello straniero. Tale principio non si applica ai cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o per l’esercizio di un’impresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno, i quali tutti sono pertanto sempre legittimati a partecipare a società italiane.

Normativa: art.16 disp. Att. c.c.
(Massima A.A.3 - 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

RAPPRESENTANZA DI ENTI STRANIERI

I rappresentanti di enti o società straniere che partecipano a società italiane debbono essere legittimati secondo le norme del proprio ordinamento.

Normativa: art.16 disp. Att. c.c.
(Massima A.A.4 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

RISERVA AI NOTAI DELLA RICEZIONE DI ATTI SOCIETARI

I pubblici ufficiali abilitati alla ricezioni di atti pubblici, quali i segretari comunali, gli ufficiali roganti o i diplomatici all’estero, non possono ricevere atti costitutivi o modificativi di società di capitali, essendo tale competenza riservata ai notai che svolgono anche la funzione di controllo di legalità ai sensi degli artt. 2330 c.c., primo comma e 2436 c.c., primo comma; richiamati anche in materia di s.r.l. e di cooperative.

Normativa: artt. 2330, 2436, 2487 ter, 2545 novies c.c.
(Massima A.A.5 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

STATO DI COSTITUZIONE DI ENTI SOCI DI SOCIETA’ DI CAPITALI

Nell’atto costitutivo delle società di capitali e delle cooperative è necessario indicare lo stato di costituzione degli eventuali enti soci diversi dalle persone fisiche e non anche la data in cui detti enti soci sono stati costituiti.

Normativa: art. 2328 c.c.
(Massima A.A.6 - 1° pubbl. 9/04 modif. 09/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

DURATA PRIMO ESERCIZIO DI UNA SOCIETA’ DI CAPITALI

Il primo esercizio sociale di una società di capitali può avere eccezionalmente una durata ultrannuale, purchè non scada oltre il quindicesimo mese successivo alla formazione dell’atto costitutivo.

Normativa: art.2364, c2 c.c.
(Massima A.A.7 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

ATTI DI UNA SOCIETA’ DI CAPITALI COMPIUTI PRIMA DELL’ISCRIZIONE

Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese di una società di capitali non esistono soggetti legittimati ad obbligare la società.

Normativa: art. 2331 c.c.
(Massima A.A.8 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

COMPUTO DEI TERMINI

Il computo dei termini nel diritto delle società, in mancanza di una diversa disposizione espressa, soggiace alle regole ordinarie del codice civile (artt. 1187 e 2963 c.c.).
Non è quindi possibile ritenere come riferito a “giorni liberi” un termine previsto da una disposizioni di legge o di contratto che non imponga espressamente tale modalità di calcolo.

Normativa: artt. 1187 e 2963 c.c.
(Massima A.A.9- 1° pubbl. 9/09 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

NATURA DI VERBALE DELL’ATTO PUBBLICO NOTARILE CHE RECEPISCE LE DETERMINAZIONI DEGLI ORGANI MONOCRATICI

Le determinazioni degli organi monocratici delle società (amministratore unico e liquidatore unico) hanno la stessa identica natura delle analoghe deliberazioni degli organi collegiali. Le medesime costituiscono un elemento del procedimento endosocietario di formazione della volontà sociale, non assurgono al rango di negozi giuridici autonomi e si formalizzano attraverso la loro enunciazione al notaio.
L’atto pubblico con il quale vengono recepite le determinazioni degli organi monocratici ha dunque la natura di verbale e soggiace alle regole di ricevibilità e di controllo di legittimità da parte del notaio previste par tali atti.
A ciò consegue che il notaio non può rifiutarsi di far constare dal verbale le determinazioni assunte in sua presenza da un organo monocratico, anche se contrarie a norme espresse o all’ordine pubblico.

Normativa: art.2375 c.c.
(Massima A.A.10 - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CONDIZIONI DI EFFICACIA DELLE CLAUSOLE DI MERO GRADIMENTO NELLA S.P.A..

Le clausole di mero gradimento contenute nello statuto di s.p.a. sono efficaci anche nel caso in cui (pur non prevedendosi il diritto di recesso ovvero l'obbligo, per la società o per gli altri soci, di acquistare le azioni al valore stabilito per il recesso, come prevede l'art. 2355 bis c.c.) contemplino l'obbligo per la società o per gli altri soci di acquistare "a parità di condizioni", cioè al prezzo che l'alienante ha concordato con il terzo non gradito, ovvero l'obbligo, per la società, di procurare altro acquirente gradito, che acquisti al valore stabilito per il recesso o "a parità di condizioni".

Normativa: art. 2355 bis c.c.
(Massima del 19 novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

CLAUSOLE DI DIVIETO O DI MERO GRADIMENTO RIFERITE ALLA COSTITUZIONE DI USUFRUTTO O DI PEGNO SU AZIONI DI S.P.A..

Sono legittime, anche in assenza del termine di efficacia di cinque anni di cui all'art. 2355 bis, 1° comma, c.c., le clausole che vietano la costituzione di usufrutto o di pegno su azioni.
Sono legittime, ed efficaci anche in assenza della previsione di un obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci ovvero del diritto di recesso del costituente, le clausole di mero gradimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno su azioni.

Normativa: art. 2355 bis c.c.
(Massima del 19 novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

 LIMITI DI EFFICACIA DELLA CLAUSOLA DI PRELAZIONE C.D. "IMPROPRIA" NEGLI STATUTI DI S.P.A.

Devono ritenersi inefficaci (salvo che sia espressamente previsto il diritto di recesso) le clausole di prelazione contenute in statuti di s.p.a. che attribuiscano il diritto di esercitare la prelazione, al di là dei limiti temporali di cui all'art. 2355-bis, comma 1, c.c., per un corrispettivo, diverso da quello proposto dall'alienante, determinato con criteri tali da quantificarlo in un ammontare significativamente inferiore a quello che risulterebbe applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso.

Normativa: art. 2355 bis c.c.
(Massima del 15 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

CLAUSOLA DI PRELAZIONE C.D. "IMPROPRIA" NEGLI ATTI COSTITUTIVI DI S.R.L. E DIRITTO DI RECESSO.

Sono efficaci le clausole di prelazione contenute in atti costitutivi di s.r.l. che, con riferimento alla circolazione delle quote, attribuiscano il diritto di esercitare la prelazione, per un corrispettivo, diverso da quello proposto dall'alienante, determinato con criteri tali da quantificarlo in un ammontare anche significativamente inferiore a quello che risulte-rebbe applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso. In tale ipotesi, al socio che dovrebbe subire tale decurtazione spetta, ai sensi dell'art. 2469, comma 2, c.c., il diritto di recesso.

Normativa: art. 2469, comma 2, c.c.
(Massima del 15 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

CLAUSOLA STATUTARIA DI RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE SUCCESSIVAMENTE MODIFICATE

La clausola statutaria rinviante a una disposizione di legge (es. art. 2486 c.c. ante riforma) va interpretata, alla stregua dei criteri di interpretazione oggettiva degli statuti societari, come rimando alla disciplina pro tempore vigente (anche se diversa da quella vigente al tempo della introduzione della clausola di rinvio), salvo che dal medesimo statuto si evinca l'inequivoca adozione di una regola convenzionale coincidente con quella vigente al momento della
introduzione della clausola di rinvio, con effetto di escludere il recepimento automatico di eventuali future modifiche normative.

(Massima del 18 maggio 2007 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)