AMMINISTRAZIONE IN GENERALE E SISTEMA TRADIZIONALE NELLE SPA
CATEGORIE DI AZIONI A VOTO PLURIMO E NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
1) E’ legittima la clausola dello statuto di una società per azioni non quotata con sistema tradizionale di amministrazione e controllo, che preveda la divisione del capitale in due distinte categorie di azioni, attribuendo a ciascuna di esse un diritto di voto plurimo sulle deliberazioni aventi ad oggetto, rispettivamente, la nomina degli amministratori e la nomina del collegio sindacale.
2) E’ legittima la clausola dello statuto di una società per azioni non quotata con sistema tradizionale di amministrazione e controllo, che riconosca a due distinte categorie di azioni il diritto di nominare, rispettivamente, la maggioranza (o la totalità) dell’organo di amministrazione e la maggioranza (o la totalità) dell’organo di controllo, purché ciascuna di tali categorie sia titolare della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni aventi per oggetto, rispettivamente, la nomina degli amministratori e la nomina del collegio sindacale.
Normativa: art. 2348 cc.
(Massima n. 47 aggiorn. 6/2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)
SCELTA DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE
Lo statuto di una s.p.a. può legittimamente prevedere una sola forma di amministrazione e controllo scegliendo tra il sistema tradizionale, quello monistico o quello dualistico, non ritenendosi legittima l’attribuzione di tale scelta all’assemblea ordinaria. Tale ultima assemblea potrà comunque determinare al momento della nomina il numero dei componenti gli organi sociali e la loro durata in carica nel rispetto dei limiti statutari e di legge.
La competenza dell'assemblea straordinaria nella scelta del sistema di amministrazione e controllo non è delegabile all'organo amministrativo, non rientrando tra le ipotesi di delegabilità previste dall'art. 2365, comma 2, c.c.
Normativa: art.2365, c2, 2409 octies, 2409 sexiesdecies c.c.
(Massima H.C.1-1° pubbl. 9/04 - modif. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
LIMITI ALLA NOMINA DI PROCURATORI GENERALI
È illegittima la previsione della nomina di procuratori generali o direttori generali che assorbano interamente i poteri gestori dell’organo amministrativo, perché non si può ammettere la dissociazione permanente tra titolarità del potere gestorio e suo esercizio; sono ammesse procure speciali per determinati atti o categorie di atti.
Normativa: art.2396 c.c.
(Massima H.C.2 -- 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
CLAUSOLE DI DECADENZA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
È legittima la clausola simul stabunt simul cadent, anche se viene meno un solo amministratore.
Normativa: art.2386 c.c.
(Massima H.C.3 -- 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DUE MEMBRI
È ammissibile un consiglio di amministrazione composto di due membri.
Normativa: art.
(Massima H.C.4 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA DUE MEMBRI
Quando lo statuto stabilisce che il consiglio è composto da due amministratori - o da un numero di amministratori variabile da un minimo di due ad un massimo determinato ovvero, nella s.r.l., da due o più amministratori - si ritiene legittima la clausola che prevede la nomina anche di un solo consigliere delegato (o che disciplina, anche in via generale, la delega dei poteri) senza la contestuale previsione della decadenza dell'intero consiglio in caso di disaccordo sulla revoca del consigliere delegato.
Normativa: art.2380 bis c.c.
(Massima del 19 novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
AMMINISTRATORE PERSONA GIURIDICA DI SOCIETÀ DI CAPITALI
E' legittima la clausola statutaria di s.p.a. o s.r.l. che preveda la possibilità di nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche ("amministratore persona giuridica"), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.
Normativa: artt. 2380 bis, 2475 c.c.
(Massima del 18 maggio 2007 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
LA NOMINA DI UNA SOCIETÀ ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI DEVE RITENERSI GENERALMENTE AMMISSIBILE ANCHE IN MANCANZA DI UNA SPECIFICA PREVISIONE STATUTARIA
La mancanza di espliciti dati normativi ha da tempo favorito una disputa sull'ammissibilità di un amministratore persona giuridica, facendo in passato prevalere la tesi negativa.
Tale posizione, che primariamente accredita un latente sfavore del legislatore, si basa principalmente sulle seguenti argomentazioni:
a) le norme di legge in materia di amministrazione sarebbero chiaramente orientate verso una persona fisica (valutazione delle qualità etiche e morali) con prevalente "intuitus personae";
b) la eventuale nomina di una persona giuridica quale amministratore, rimetterebbe a quest'ultima la facoltà di individuare la persona fisica (suo rappresentante designato all' amministrazione) che materialmente svolgerà la funzione, con ciò privando l'assemblea della società da amministrare del suo inalienabile diritto a nominare il proprio organo amministrativo.
Normativa: art.2380 bis, c2.
(Massima n°17 del 2010 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE "TOTALITARIO"
E' lecita la previsione statutaria secondo la quale l'organo amministrativo di una s.p.a. o di una s.r.l. è validamente costituito non solo quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti gli amministratori ed i sindaci in carica, ma anche quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità ri-chieste in via ordinaria per la convocazione.
Normativa: art.2388 c.c.
(Massima del 19 novembre 2004 elaborata dal consiglio notarile di Milano)
CLAUSOLE DI PREVALENZA DEL VOTO DEL PRESIDENTE
È legittima la clausola per cui in caso di parità prevale il voto del presidente purché il consiglio sia composto da più di due membri.
Normativa: art.2388, c2 c.c.
(Massima H.C.5 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
PARTICOLARI MODALITÀ DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI
È legittima la clausola che prevede, per la nomina delle cariche sociali, la possibilità per ciascun socio di esprimere un numero di preferenze inferiore al numero degli amministratori e dei sindaci da eleggere.
Normativa: art.2368, c1 c.c.
(Massima H.C.6 -1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
ELEZIONI PER ACCLAMAZIONE
Non è possibile prevedere come forma di elezione degli amministratori l’acclamazione, neppure in via alternativa rispetto ad altre modalità di nomina.
Normativa: art. 2383 c.c.
(Massima H.C.7 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VOTO PER CORRISPONDENZA
Non è ammissibile il voto per corrispondenza nel Consiglio di Amministrazione di società per azioni. Infatti il voto per corrispondenza costituisce una deroga “eccezionale” al metodo collegiale, che può essere ammesso solo in presenza di espressa disposizione normativa. Ma per il Consiglio di Amministrazione non esiste una norma analoga a quella (art. 2370, comma 3, c.c.) dettata per le assemblee. Anzi mentre l’art. 2370, comma 3, c.c. per le assemblee prevede congiuntamente sia l’intervento con mezzi di telecomunicazione che il voto per corrispondenza l’art. 2388 comma 1 c.c. prevede solamente l’intervento con mezzi di telecomunicazione. Né si può affermare che ciò che vale per le assemblee possa valere anche per il Consiglio di Amministrazione posto che per l’assemblea è ammesso il voto per rappresentanza (art. 2372) mentre ciò è espressamente escluso per il Consiglio di Amministrazione (art. 2388, comma 3, c.c.).
Normativa: art. 2388 c.c.
(Massima H.C.8 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
RILEVANZA DELLE ASTENSIONI E DEROGABILITÀ DEL QUORUM CONSILIARE NELLE S.P.A. E NELLE S.R.L..
E' legittimo prevedere nello statuto di una spa o di una srl che nel calcolo del quorum deliberativo del consiglio di amministrazione non si tenga conto anche delle astensioni volontarie.
Normativa: artt. 2388, 2475 c.c.
(Massima del 17 settembre 2013 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
ATTRIBUZIONE AGLI AMMINISTRATORI DELLA COMPETENZA A DELIBERARE MODIFICAZIONI STATUTARIE.
La clausola statutaria che - ai sensi dell'art. 2365, comma 2°, c.c. - attribuisce alla competenza dell'organo amministrativo (o del consiglio di sorveglianza o del comitato di gestione) le deliberazioni ivi elencate, di normale spettanza dell'assemblea straordinaria, non determina la legittimazione esclusiva degli amministratori, salvo che lo statuto espressamente così disponga.
Pertanto, pur in mancanza di precisazioni intese a confermare la permanenza del relativo potere anche in capo all'assemblea straordinaria, quest'ultima potrà legittimamente deliberare sulle stesse materie.
Normativa: art.2365, c2 c.c.
(Massima del 19 novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
ATTRIBUZIONE STATUTARIA DELLA COMPETENZA PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.
Ferma restando la competenza collegiale attribuita dalla legge all'organo ammi-nistrativo e, nei casi previsti, all'organo di controllo, lo statuto della s.p.a. può attribuire il potere di convocazione dell'assemblea anche al presidente e/o a singoli componenti degli organi di amministrazione e controllo.
Nella s.r.l. lo statuto può attribuire il potere di convocazione dell'assemblea anche a singoli soci, sia a titolo di diritto particolare in favore di determinati soci sia quale pote-re connesso alla posizione di ogni socio.
Normativa: artt. 2366, 2479 bis c.c.
(Massima del 22 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
ATTRIBUZIONE AGLI AMMINISTRATORI DELLA COMPETENZA A DELIBERARE L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DI S.P.A. A DISPOSIZIONI NORMATIVE.
Per adeguamento dello statuto a disposizioni normative ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2365, comma 2, c.c., si deve intendere qualsiasi intervento sul testo statutario che ne permetta il transito da una posizione di "non conformità" ad una posizione di "conformità" all'ordinamento.
La "non conformità" del testo rileva a tal riguardo anche se ipotetica, nel senso che l'esercizio del potere di adeguamento si reputa legittimo anche al solo fine di esplicitare una interpretazione della clausola statutaria che, se fosse diversamente interpretata, non sarebbe conforme all'ordinamento.
La "non conformità" del testo statutario all'ordinamento può derivare sia dal conflitto con disposizioni normative di vecchia o di nuova introduzione (derivanti da qualsiasi fonte, primaria o secondaria) sia dalla "imposizione" di interpretazioni di disposizioni esistenti da parte di autorità dotate della relativa competenza.Il potere di adeguamento attribuito ad organo diverso dall'assemblea include il potere di autonoma scelta del testo da introdurre in sostituzione di quello non conforme, purché la clausola così introdotta risulti lecita e giustificabile in rapporto alla finalità di adeguamento.
Normativa: art. 2365, c2 c.c.
(Massima del 22 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
POTERI INFORMATIVI DEI SINGOLI AMMINISTRATORI DI S.P.A. NON QUOTATA
Deve ritenersi legittima la clausola di uno statuto di una s.p.a. non quotata che preveda il potere del singolo consigliere di amministrazione di chiedere agli amministratori esecutivi, anche in sede extra-consiliare, ai dirigenti e al personale della società, informazioni relative alla gestione ed alle operazioni societarie, a condizione che essa: i) indichi in modo specifico le modalità di accesso alle informazioni, modalità che devono essere tali da non ostacolare il normale esercizio dell’attività sociale; ii) preveda l’obbligo per il consigliere che ha ottenuto le informazioni richieste di informare l’intero consiglio.
Normativa: art.2381 c.c.
(Massima n°21 del 2011 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)
TERMINI DI EFFICACIA DELLA CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE IN SEGUITO A RINUNCIA DI UNO O PIÙ DI ESSI IN PRESENZA DELLA CLAUSOLA SIMUL STABUNT SIMUL CADENT
Nelle società il cui statuto preveda che a seguito della cessazione di uno o più amministratori cessi
l’intero consiglio, la rinuncia di uno o più amministratori nei modi che rendano applicabile detta clausola provoca la cessazione dei singoli amministratori nei seguenti termini di efficacia:
a) in mancanza di una ulteriore disposizione statutaria che renda applicabile il comma 5 dell’art. 2386 c.c.:
- gli amministratori non rinuncianti rimangono in carica fino a quando il consiglio non si è ricostituito;
- gli amministratori rinuncianti cessano immediatamente sino a quando rimanga in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione; le cessazioni per rinuncia successive sono efficaci dal momento in cui il consiglio si è ricostituito
I consiglieri rimasti in carica hanno l’obbligo di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo;
b) in presenza di una espressa disposizione dello statuto che renda applicabile il comma 5 dell’art. 2386 c.c., la cessazione di tutti gli amministratori è immediatamente efficace; l’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Normativa: art.2386 c.c.
(Massima H.C.9 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
AMMISSIBILITÀ DELLA PREVISIONE STATUTARIA CHE ESCLUDA IL RISARCIMENTO DEL DANNO AGLI AMMINISTRATORI REVOCATI SENZA GIUSTA CAUSA
La disposizione dell’ultima parte del comma 3 dell’art. 2383 c.c. è derogabile, pertanto è legittima la clausola statutaria che escluda il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori revocati senza giusta causa.
Tale clausola sarà opponibile esclusivamente agli amministratori nominati successivamente alla sua adozione.
Normativa: art.2383, c3 c.c.
(Massima H.C.10 -- 1° pubb. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
APPLICABILITÀ DELL’ART. 2405 C.C. ALLE DECISIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO UNIPERSONALE
Non è applicabile alle determinazioni dell’amministratore unico il disposto dell’art. 2405 c.c.
Normativa: art. 2405 c.c.
(Massima H.C.11 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
EFFETTI DELLA DELIBERAZIONE DI SCELTA DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO SUI COMPONENTI DEGLI ORGANI IN CARICA AL MOMENTO DELLA SUA EFFICACIA - CESSAZIONE ANTICIPATA - PROROGATIO
La variazione del sistema di amministrazione e controllo ha effetto alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel corso del quale sia stata decisa, ovvero alla data diversa altrimenti disposta dalla medesima deliberazione (art. 2380, comma 2, c.c.). Da tale data si verifica dunque la cessazione degli organi sociali previgenti, esclusa ogni possibilità di prorogatio.
Normativa: art. 2380, c2 c.c.
(Massima H.C.12 - 1° pubbl. 9/06 - modif 09/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
MODIFICA DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE - CLAUSOLA STATUTARIA INDENNITARIA - AMMISSIBILITÀ
E' legittima una clausola statutaria che, in caso di anticipata cessazione a seguito dell'assunzione di una deliberazione di adozione di un diverso sistema di amministrazione e controllo, attribuisca ai componenti dell'organo amministrativo una indennità a ristoro di tale evento.
Normativa: art.2389 c.c.
(Massima H.C.13 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN SEGUITO ALL’ADOZIONE DI CLAUSOLE STATUTARIE INCOMPATIBILI CON LA COMPOSIZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO IN CARICA
Qualora vengano adottate modifiche statutarie relative alla composizione dell’organo amministrativo incompatibili con le previsioni preesistenti (ad es.: riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione), deve ritenersi che l'organo amministrativo in carica cessi automaticamente con l’iscrizione della delibera di modifica nel registro delle imprese.
In sede di adozione di tali delibere si dovrà pertanto necessariamente procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo nel rispetto della modificata disciplina statutaria.
Normativa: art.2436 c.c.
(Massima H.C.14 - 1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
VARIAZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNANCE - TERMINE DI EFFICACIA EX ART. 2380, CO. 2, C.C.
Posto che ai sensi dell'art. 2380, comma 2, c.c. la deliberazione di variazione del sistema di amministrazione e controllo ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo, salvo che la deliberazione medesima disponga altrimenti, è da ritenere che la deroga possa consistere tanto nell'attribuire efficacia immediata alla relativa delibera, quanto nel fissare un termine di efficacia posteriore a quello legale, ovvero, infine, un termine non coincidente né con l'uno né con l'altro (e pertanto “intermedio”), purché successivo all’iscrizione nel registro delle imprese.
Normativa: art.2380, c2 c.c.
(Massima H.C.15 - 1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
DELEGA PER LA COSTITUZIONE DI PATRIMONI DESTINATI.
La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 2447 bis, lettera a c.c., può formare oggetto di delega ad uno o più amministratori od al comitato esecutivo ai sensi dell'art. 2381 c.c..
Normativa: artt. 2381, 2447 bis, lett a c.c.
(Massima del 19 novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
DELEGA DEL POTERE DI MODIFICARE LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.
Si reputa legittimo che le deliberazioni soggette a iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 c.c. contengano la delega ad amministratori, sindaci o altri soggetti determinati, affinché apportino alle deliberazioni stesse le modifiche eventualmente richieste al fine di sopperire alla mancanza di condizioni previste dalla legge per l'iscrizione nel registro delle imprese.
Normativa: art.2436 c.c.
(Massima del 22 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
CATEGORIE DI AZIONI E DIRITTO DI NOMINA DI AMMINISTRATORI E SINDACI
É legittima la clausola statutaria che attribuisce a una o più categorie di azioni, quale "diritto diverso" ai sensi dell'art. 2348 c.c., il diritto di nominare uno o più componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico.
Il numero degli amministratori, dei sindaci o membri del consiglio di sorveglianza nominabili da ciascuna categoria non deve necessariamente essere proporzionale al numero delle azioni della categoria medesima, né al numero dei voti ad esse spettanti, bensì può coincidere anche con la maggioranza o la totalità dei componenti dell'organo. Resta fermo il limite stabilito dall'art. 2351, comma 2, ult. frase, c.c., in forza del quale le azioni a voto "non pieno" (e pertanto anche quelle cui non spetta il diritto di nominare o di partecipare alla deliberazione di nomina di amministratori e sindaci) non possono comunque eccedere la metà del capitale sociale.
Il diritto di nomina rappresenta, di regola, un diritto da esercitare nell'ambito del procedimento decisionale dell'assemblea ordinaria, senza necessità di una autonoma e preventiva deliberazione dell'assemblea speciale di ciascuna categoria di azioni. E' fatta salva una diversa disposizione statutaria, con riferimento sia alle modalità e alle procedure mediante le quali viene esercitato il diritto di nomina, sia all'efficacia della nomina stessa.
Anche in mancanza di un'espressa previsione in tal senso, deve in ogni caso ritenersi assicurata all'assemblea ordinaria in seconda convocazione, con l'intervento anche di una sola azione dotata di diritto di voto, la possibilità di nominare e revocare tutti i componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 2369, comma 4, c.c.
Agli amministratori, ai sindaci e ai membri del consiglio di sorveglianza nominati nell'esercizio dei diritti spettanti a una o più categorie di azioni si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.
Normativa: artt. 2348 comma 2, 2351 commi 2, 4 e 5 c.c.
(Massima n. 142 aggiorn. 17.6.2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)